Pericolosità sociale e misure di prevenzione: Brevi note

AutoreNicolangelo Ghizzardi
Pagine416-417

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La sentenza che si commenta offre l’occasione per formulare brevi osservazioni in ordine ad alcune problematiche interpretative conseguenti al varo di importanti innovazioni in materia di prevenzione.

Una prima modifica è riconducibile alla legge 24 luglio 2008 n. 125 (cosiddetto “pacchetto sicurezza uno”) che, con gli articoli 11 ed 11 ter, ha inciso profondamente sulla schiera dei soggetti nei confronti dei quali sono applicabili le misure di prevenzione patrimoniale.

Come è noto, norma cardine in subiecta materia è la legge 31 maggio 1965 n. 575 che, prima della novella dianzi citata, era integrata dalla contemporanea vigenza dell’art. 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152 e dell’art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

In forza di tali norme, le disposizioni della legge n. 575/65, concernenti l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, erano applicabili sia ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni mafiose o alle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, sia ai soggetti indicati nei n. 1) e 2) dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

Per questi ultimi, però, l’art.14 prevedeva una limitazione in quanto prescriveva che l’attività delittuosa, da cui si riteneva derivassero i proventi, fosse una di quelle previste dagli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648 bis, 648 ter c.p. o quella di contrabbando.

L’art. 19, invece, prescindeva da una elencazione tassativa di reati, operando, sic et simpliciter, un rinvio alla legge n. 575/65, indipendentemente dalla ipotesi di reato posta a monte della produzione degli illeciti proventi.

Attesa la oggettiva antinomia delle due norme, in sede applicativa, era insorto in giurisprudenza un contrasto che aveva portato a due indirizzi interpretativi.

Il primo, per il quale “La misura di prevenzione della confisca prevista dall’art. 2 ter L. 31 maggio 1965 n. 575 non è applicabile ai beni del proposto ritenuti provento di attività delittuose (nella specie, rapine) diverse da quelle indicate dall’art. 14, comma primo, L. n. 55 del 1990. (Sez. 1, sentenza n. 6841, c.c. del 5 febbraio 2008 - dep. 13 febbraio 2008 - Rv. 238635); ed un secondo per il quale “Le misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca, nei confronti delle persone indiziate di appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sono applicabili anche ai soggetti pericolosi ai sensi dell’art. 1 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), poiché il...

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