LEGGE 22 maggio 1975, n. 152 - Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

Coming into Force25 Maggio 1975
Enactment Date22 Maggio 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/05/24/075U0152/CONSOLIDATED/20190809
Published date24 Maggio 1975
Official Gazette PublicationGU n.136 del 24-05-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la liberta' provvisoria non e' ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione e partecipazione a banda armata previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona previsto dagli articoli 605 e 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente, le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.

Sempre per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la liberta' provvisoria non puo' altresi' essere concessa:

  1. se l'imputato di delitto per il quale e' obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di liberta' provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;

  2. se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582, primo comma 583, 588, secondo comma n. 610 del codice penale e' sottoposto ad altro procedimento penale, per violazione di una o piu' delle suddette disposizioni di legge.

Nel concedere la liberta' provvisoria, nei casi in cui e' consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, ne' sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed alla personalita' dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita'.

Anche nei casi previsti nel primo e secondo comma puo' essere concessa la liberta' provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione.

Art 1.

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la liberta' provvisoria non e' ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione e partecipazione a banda armata previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona previsto dagli articoli 605 e 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente, le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' ai reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo.

Sempre per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la liberta' provvisoria non puo' altresi' essere concessa:

  1. se l'imputato di delitto per il quale e' obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di liberta' provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;

  2. se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582, primo comma 583, 588, secondo comma n. 610 del codice penale e' sottoposto ad altro procedimento penale, per violazione di una o piu' delle suddette disposizioni di legge.

Nel concedere la liberta' provvisoria, nei casi in cui e' consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, ne' sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed alla personalita' dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita'.

Anche nei casi previsti nel primo e secondo comma puo' essere concessa la liberta' provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398

Art 2.

Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono; anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunziare alla sospensione dell'attivita' processuale.

Art 3.

L'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo e' avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso e' stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorita' giudiziaria i motivi per i quali il fermo e' stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini gia' svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida e' data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunita', alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni".

Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Art 4.

In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso...

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