SENTENZA Nº 201401443 di TAR Piemonte, 04-06-2014

Presiding JudgePICONE SAVIO
Judgement Number201401443
Published date29 Agosto 2014
Date04 Giugno 2014
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia)
N. 01444/2008 REG.RIC.

N. 01443/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01444/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2008, proposto da:
Azienda Agricola Giletta Celestino e Figlio Giuseppe, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Scaparone e Paolo Botasso, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14;

contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

per l'annullamento

- del provvedimento di cui alla comunicazione AGEA del 23 luglio 2008 avente ad oggetto: "Regime quote latte - Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008 e contestuale comunicazione del prelievo imputato" che imputa all’azienda ricorrente un prelievo pari a euro 197.443,27;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’azienda agricola ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento del 23 luglio 2008, con il quale l’AGEA ha comunicato l’imputazione di un prelievo pari ad euro 197.443,27.

Deduce motivi così rubricati: 1) violazione dell’art. 3, comma 5, della legge n. 118 del 1999, violazione dell’art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 79 del 2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del regolamento CE n. 3950/1992; 2) difetto di motivazione; 3) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; 4) violazione dell’art. 4 del regolamento CE n. 1788/2003 e dell’art. 16 del regolamento CE n. 595/2004; 5) violazione del regolamento CE n. 1788/2003 sotto ulteriore profilo, nonché violazione dell’art. 9 della legge n. 119 del 2003; 6) violazione degli artt. 32 e 33 del Trattato CE e dei regolamenti CE n. 1788/2003 e n. 595/2004 sotto ulteriore profilo.

L’AGEA, pur ritualmente intimata, non si è...

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