DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 403 - Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive Art. 1.

Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni

  1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualita' personali: a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; c) stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga; d) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; g) di non aver riportato condanne penali; h) qualita' di vivenza a carico; i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

  2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'universita', quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicita' del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

    Art. 2.

    Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

  3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma l, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

  4. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse puo' riguardare anche stati, fatti e qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione puo' riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione e' conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

  5. Qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualita' personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo' trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.

  6. Restano esclusi dall'applicazione dei commi l e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

    Art. 3.

    Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

    l. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma l dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall' interessato in presenza del dipendente addetto.

  7. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' comunque competente a ricevere la documentazione.

  8. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorieta'.

  9. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

    Art. 4.

    Impedimento alla sottoscrizione

  10. La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del dichiarante.

  11. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

    Art. 5.

    Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

  12. NeI caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunita' europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani.

  13. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

    Art. 6.

    Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

  14. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono.

  15. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo puo' contenere anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

  16. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.

Capo II

Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati.

Art. 7.

Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento

  1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli l e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, anche con la procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

  2. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualita' personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato puo' essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

  3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad...

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