DECRETO 19 luglio 2002, n. 184 - Modalita' di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilita'

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, recante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visti, in particolare, gli articoli 17, 21 e 22 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992, concernenti l'istituzione e la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la sua elezione e le relative modalita' di votazione; Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 386, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, con il quale sono state differite le decorrenze dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Visto l'articolo 16-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.

452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.

16, recante interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria, ed in particolare il suo comma 2, che riserva ad un regolamento ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione occorrenti, tra l'altro, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del predetto Consiglio con quella in materia di incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.

107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, recante disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002; Visto l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e di contestuale soppressione, tra l'altro, del Ministero delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 luglio 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, con nota n. 3 - 12339/UCL del 12 luglio 2002;

Adotta

il seguente regolamento

Art. 1.

Scheda elettorale e scheda di presentazione della candidatura

  1. Sono approvati la scheda elettorale e la scheda di presentazione della candidatura, nei modelli conformi agli allegati "1 (fronte)"

    e "1 (retro)" nonche' "2 (fronte)" e "2 (retro)"

    del presente regolamento, che dello stesso costituiscono parte integrante, per l'elezione, tra i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, degli undici componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni.

  2. Le schede, stampate a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, sono di colore bianco.

  3. Sul fronte di ciascuna scheda elettorale, nell'apposito spazio circolare entro il quale e' inscritta la parola "bollo", e' apposto il timbro della commissione tributaria presso la quale si svolgono le operazioni elettorali.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, supplemento ordinario

    "Art. 30. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi

    1. competenza del giudice tributario a conoscere le controversie indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte; b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali e' ammessa l'oblazione; c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce; d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'art. 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sara' prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovra' altresi' tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado; e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri; f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attivita' professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonche' dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime delle incompatibilita' con particolare riferimento all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potra' essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonche' previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilita' civile. Sara' altresi' previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili; g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovra' essere altresi' stabilito quanto segue

    1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione; 2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso; 3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonche' della decadenza delle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti; 4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego piu' largo possibile del servizio postale; 5) previsione, quale condizione di ammissibilita' dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalita' per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti; h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni; i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria...

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