Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Viste le linee guida sulla rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attivita' produttive;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 18 aprile

2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile

2005, n. 96, supplemento ordinario, recante: «Disposizioni

per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria

2004.»:

Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina

sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme

comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte

salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,

entro due anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o

amministrative per le violazioni di direttive comunitarie

attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi

della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile

1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti

comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della

presente legge, per i quali non siano gia' previste

sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con

decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente

del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche

comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con

i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si

informeranno ai principi e criteri direttivi di cui

all'art. 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente

articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al

Senato della Repubblica per l'espressione del parere da

parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e

nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.

.

- Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato nella

G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.

- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca:

Attuazione della direttiva n. 93/43/CEE e della direttiva

n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari

.

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:

Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva

89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e

la pubblicita' dei prodotti alimentari.

.

- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina

della preparazione e del commercio dei mangimi.».

Nota all'art. 1:

- Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle

premesse.

Art. 2.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18

del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilita'

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.

Nota all'art. 2:

- Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle

premesse.

Art. 3.

Violazione degli obblighi derivanti dagli

articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002

relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non piu' nella loro disponibilita', non e' conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorita' competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorita' competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

Art. 4.

Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori

e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20

del regolamento (CE) n. 178/2002

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

Art. 5. Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non

incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza

o sull'integrita' dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20

del regolamento (CE) n. 178/2002

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attivita' di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrita' dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attivita', per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorita' competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.

Art. 6. Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del

settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n.

178/2002

1. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'autorita' competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive...

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