DELIBERAZIONE 23 ottobre 1998 - Misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, per la riduzione del rischio idraulico e per la difesa del territorio nel bacino del fiume Tronto. (Deliberazione n. 5)

DELIBERAZIONE 23 ottobre 1998.

Misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, per la riduzione del rischio idraulico e per la difesa del territorio nel bacino del fiume Tronto. (Deliberazione n. 5).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, contenente disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989; Visti gli atti amministrativi con cui le regioni Marche, Abruzzo e Lazio, hanno istituito l'Autorita' di bacino interregionali del fiume Tronto, in base all'intesa approvata dalla giunta regionale del Lazio con deliberazione del 18 maggio 1991, n. 3735, dal consiglio regionale dell'Abruzzo con deliberazione 21 maggio 1991, n. 19136 e dal consiglio regionale delle Marche con deliberazione 15 ottobre 1991, n. 49; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'elaborazione degli schemi previsionali e programmatici inerenti che la ricognizionedelle caratteristiche territoriali del bacino volte ad individuare, in particolare, le aree minacciate da inondazioni con pericolo per la pubblica incolumita' e aree con insediamenti residenziali ed industriali gia' in possesso soggette ad inondazioni; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorita' di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (omissis), le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico (omissis), che dispone entro il 30 giugno 1990, l'adozione di piani stralcio per l'assetto idrogeologico da parte delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, unitamente alle misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183/1989"; Visti gli studi eseguiti dalla societa' d'ingegneria C. Lotti & Associati di Roma, in base alla convenzione di incarico n. 905 di rep. del 13 marzo 1997, contenenti, oltre la prima fase conoscitiva propedeutica alla redazione del piano di bacino, in conformita' ai criteri emanati dal Ministero dei lavori pubblici con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996), anche un'indagine specifica condotta in relazione all'emergenza evidenziata dalla crisi dal punto di vista idraulico dell'asta fluviale terminale del fiume Tronto, culminata con la disastrosa esondazione del 9-10 aprile 1992; Dato atto che, nell'ambito delle suddette indagini, e' stato applicato un modello matematico di propagazione dell'onda di piena per l'individuazione delle aree esondabili nel tratto dal ponte di Monsampolo al mare, prevedendo adeguate misure di salvaguardia allo scopo di porre un freno all'espansione edilizia in prossimita' del corso d'acqua principale e dei suoi affluenti; Vista la propria precedente deliberazione n. 5 del 7 novembre 1997 con la quale si provvedeva all'approvazione dei predetti studi che, in relazione alla finalita' primaria ed ineludibile di difesa dal rischio idraulico, rappresentano di per se' un piano stralcio secondo gli indirizzi contenuti nel decreto-legge n. 180/1998 sopra richiamato; Rilevata conseguentemente la necessita' di adottare misure di salvaguardia che prevedono una serie di norme di prevenzione e di comportamento finalizzate a non compromettere ulteriormente il territorio in vista degli interventi di sistemazione definitiva che saranno indicati nel piano di bacino, definendo altresi' la competenza dell'Autorita' di bacino ad esprimere pareri sugli interventi di rilevante trasformazione del territorio; Rilevato inoltre che l'Autorita' di bacino ha provveduto a dare ampia diffusione a pubblicita' al piano stralcio ed alle norme di salvaguardia, successivamente rielaborate, convocando una conferenza dei rappresentanti degli enti locali, tenutasi in Ascoli Piceno l'8 giugno 1998, ed inviando agli assenti copia delle norme stesse con nota prot. n. 130 del 9 giugno 1998; Visti: il parere espresso dal comitato tecnico nella seduta del 10 giugno 1997; il verbale della seduta del 23 ottobre 1998 di questo Comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa interregionale, dai presidenti delle giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio, ovvero da assessori dagli stessi opportunamente delegati per la funzione, dai presidenti delle province di Ascoli Piceno, l'Aquila, Rieti e Teramo, ovvero gli assessori dagli stessi appositamente delegati per la funzione e dal segretario generale, con voto consultivo; Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera: Art. 1.

Destinazione delle pertinenze demaniali

  1. Le pertinenze demaniali dei fiumi, torrenti, nonche' dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche debbono essere rese disponibili per la difesa idraulica dei territori e per la rinaturalizzazione delle aste dei fiumi, torrenti e degli altri corsi d'acqua.

  2. Conseguentemente non possono essere rilasciate nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, e quelle scadute, relative alle aree da utilizzarsi per le finalita' di cui al primo comma del presente punto, non debbono essere rinnovate; per le medesime aree deve essere altresi' ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.

  3. Qualora sulle aree di cui al comma precedente insistano manufatti realizzati abusivamente, i sindaci sono tenuti ad ordinare l'immediata demolizione ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

  4. Puo' essere consentito in via esclusiva il rilascio di concessioni annuali, eventualmente rinnovabili, per uso agricolo, limitatamente a colture erbacee a ciclo di durata annuale.

  5. Sugli immobili esistenti regolarmente autorizzati, nel residuo corso di validita' delle concessioni demaniali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, esclusivamente funzionali al mantenimento dello stato di fatto, senza che in virtu' di essi possano essere acquisiti diritti relativi alla permanenza in sito dei manufatti.

    Art. 2.

    Fascia di tutela...

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