DECRETO 19 maggio 2009 - Modalita'' per favorire l''intervento della «SACE S.p.A.» nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e a sostenere il finanziamento per l''acquisto di veicoli. (09A07728)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, converfito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», (di seguito decreto-legge n. 185/2008) e, in particolare, l'art. 9, comma 3 il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario»;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», (di seguito decreto-legge n. 5/2009) e, in particolare, l'art. 6, comma 1 il quale prevede che «Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalita' per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'art. 1» (comma 1);

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla trasformazione di SACE in societa' per azioni e in particolare l'articolo 6, comma 9, il quale stabilisce che gli impegni assicurativi della SACE S.p.A. sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, e in particolare l'art. 2, commi 4 e 5, i quali fissano i limiti degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. con la garanzia dello Stato;

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