Ripartizione delle risorse per l'accelerazione del primo programma delle infrastrutture strategiche. (Deliberazione n. 21/2004).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004 Ripartizione delle risorse per l'accelerazione del primo programma delle infrastrutture

strategiche. (Deliberazione n. 21/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che - nell'ottica di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche mediante misure idonee a generare ricadute positive in termini di modernizzazione e di sviluppo del Paese, anche in linea con le esigenze di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale - all'art. 1 stabilisce che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale vengono individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma delle infrastrutture strategiche; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della richiamata legge n. 443/2001; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che dispone che, a partire dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico venga dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP); Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), e visti in particolare

l'art. 4, commi 35 e seguenti, che prevedono - entro il 30 luglio 2004 - la redazione di un «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico»; l'art. 4, comma 128, che rifinanzia il FAS; l'art. 4, comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e di dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorita' nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico; l'art. 4, commi 134 e seguenti, che dettano norme specifiche per le infrastrutture di cui alla legge n. 443/2001 suscettibili di un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera; la tabella 1, che rifinanzia l'art. 13 della citata legge n.

166/2002; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS); Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.

87/2003), recante disposizioni sull'attribuzione del CUP; Vista la delibera 9 maggio 2003, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n.

115/2003), concernente il riparto delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005, e visto in particolare il punto 7.6, che fornisce criteri per l'attribuzione della «riserva di premialita», disposta a carico di dette risorse; Visto il documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che riporta in apposito allegato le infrastrutture strategiche potenzialmente attivabili nel periodo considerato; Vista la delibera n. 19 adottata in data odierna, con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191), riservando specifiche disponibilita' alle finalita' di accelerazione di cui al suindicato art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003; Considerato che le priorita' per il settore della ricerca vengono soddisfatte nell'ambito delle risorse riservate dalla citata delibera n. 19/2004 agli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come integrato dall'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre la stessa delibera n. 19 ha assegnato, per il programma di accelerazione della spesa in conto capitale nel Centro-Nord, un finanziamento complessivo il cui utilizzo e' da programmare d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le relative regioni; Considerato che questa Comitato, con la delibera per ultimo citata, ha definito in 1.743,5 milioni di euro le disponibilita' per il programma di accelerazione della spesa in conto capitale nel Mezzogiorno ed ha provveduto a riservare quote di tale importo agli...

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