DELIBERAZIONE 19 giugno 2002 - Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. (Deliberazione n. 182/02/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 19 giugno 2002; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.

Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attivita' giornalistica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni"; Vista la raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001, n.

2001/310/CE, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materie di consumo; Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999; Visto il parere del Consiglio nazionale degli utenti approvato nella seduta 4 aprile 2002; Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera

Art. 1.

  1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi telecomunicazioni e utenti.

  2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma 1 e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

  3. Le disposizioni di cui alla sezione II del regolamento di cui all'allegato A, fatte salve quelle di cui agli articoli 5 e 12 che trovano immediata applicazione, applicano dalla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto previsto dalle convenzioni con i Comitati regionali per le comunicazioni previste dall'art. 2, allegato A, della delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999.

    La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.

    Napoli, 19 giugno 2002 Il presidente: Cheli

    Allegato A alla delibera n. 182/02/CONS REGOLAMENTO DI PROCEDURA RELATIVO ALLE CONTROVERSIE FRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI

    ED UTENTI Art. 1.

    Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intendono per

    1. "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; b) "legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249; c) "Commissione", la Commissione per le infrastrutture e le reti; d) "Dipartimento", il Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita'; e) "Corecom", i Comitati regionali per le comunicazioni; f) "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonche', se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi; g) "utenti", le persone fisiche o giuridiche, ivi...

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