DELIBERAZIONE 19 giugno 2002 - Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. (Deliberazione n. 182/02/CONS)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 19 giugno 2002; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attivita' giornalistica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni"; Vista la raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001, n.
2001/310/CE, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materie di consumo; Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999; Visto il parere del Consiglio nazionale degli utenti approvato nella seduta 4 aprile 2002; Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera
Art. 1.
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L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi telecomunicazioni e utenti.
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Il testo del regolamento di cui al precedente comma 1 e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
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Le disposizioni di cui alla sezione II del regolamento di cui all'allegato A, fatte salve quelle di cui agli articoli 5 e 12 che trovano immediata applicazione, applicano dalla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto previsto dalle convenzioni con i Comitati regionali per le comunicazioni previste dall'art. 2, allegato A, della delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 19 giugno 2002 Il presidente: Cheli
Allegato A alla delibera n. 182/02/CONS REGOLAMENTO DI PROCEDURA RELATIVO ALLE CONTROVERSIE FRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI
ED UTENTI Art. 1.
Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intendono per
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"Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; b) "legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249; c) "Commissione", la Commissione per le infrastrutture e le reti; d) "Dipartimento", il Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita'; e) "Corecom", i Comitati regionali per le comunicazioni; f) "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonche', se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi; g) "utenti", le persone fisiche o giuridiche, ivi...
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