La riserva di legge

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine55-63
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Capitolo 4
Esatta
portata del
principio
La riserva
di legge
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La natura giuridica della riserva
di legge
LA RISERVA DI LEGGE
L’art. 25, 2° comma, Cost. stabilisce che nessuno può essere punito, se non
in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Tale norma f‌issa il principio della riserva di legge in materia penale, al f‌ine
di assicurare che, in un settore particolarmente delicato qual è, appunto, il
diritto penale, che incide su diritti fondamentali della persona (primo tra
tutti, la libertà personale), le scelte relative ai comportamenti da sottoporre
a pena vengano adottate dal Parlamento, l’organo rappresentativo dei cit-
tadini, in cui trova ampio spazio la dialettica democratica fra maggioranza
e opposizione.
È escluso, quindi, che atti diversi dalla legge possano costituire fonti (ossia
atti produttivi di norme giuridiche) del diritto penale, con la sola eccezione
degli atti ad essa equiparati, cioè dei decreti legge e dei decreti legislativi
(vedi par. 2).
Occorre, peraltro, individuare l’esatta portata di tale principio. A questo
proposito, le tesi elaborate sono tre:
a) tesi della riserva assoluta pura (Pagliaro): secondo questa impostazio-
ne, se lo scopo della riserva di legge è quello di tutelare la libertà personale
dall’arbitrio del potere esecutivo (il Governo) e del potere giudiziario, il legi-
slatore deve conservare il monopolio assoluto della descrizione dell’illecito
penale, e, quindi, deve prevedere il reato e la relativa sanzione in modo com-
pleto (Romano). Ne consegue che il reato non può essere descritto, neanche
ai soli f‌ini di una ulteriore precisazione, da atti diversi dalla legge emanati
dal potere esecutivo (regolamenti, decreti o atti amministrativi). Si afferma,
a questo proposito, che non basta che il legislatore abbia voluto una deter-
minata norma, ma è necessario che tale norma sia stata “fatta” da lui;
b) tesi della riserva tendenzialmente assoluta (Fiandaca-Musco, Roma-
no) o della riserva assoluta relativizzata (Cadoppi-Veneziani): secondo
questa tesi (oggi prevalente), è possibile che il volto del reato venga dise-
gnato anche da fonti diverse dalla legge, purché tale inter vento si limiti a
integrare la norma penale sulla falsariga delle indicazioni fornite dalla leg-
ge stessa. Tale integrazione riguarda soprattutto quei settori caratterizzati da

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