Il principio di irretroattività e l'efficacia della legge penale nel tempo

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine73-83
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Capitolo 6
L’irretroattivi-
tà in ambito
penale
Ratio del
principio
L’irretroattività delle norme giuridiche:
prof‌ili generali
IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ
E L’EFFICACIA DELLA LEGGE
PENALE NEL TEMPO
1
6
L’art. 11 disp. prel. c.c. stabilisce, per tutte le leggi (civili, penali, amministra-
tive etc.), il principio di irretroattività, in virtù del quale la legge si applica
soltanto ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, non
ha effetto retroattivo. In ambito penale, poi, il principio è ribadito dall’art.
25, 2° comma, Cost., in base al quale “nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Tale principio assume portata relativa, in quanto, secondo l’interpretazione
dominante, l’art. 25 Cost. stabilisce solamente l’irretroattività della legge
penale sfavorevole, per cui le norme penali incriminatrici (o che compor-
tano un aggravamento di pena) si applicano soltanto ai fatti commessi dopo
l’entrata in vigore delle norme stesse. Invece, per le leggi penali favorevoli
vige il diverso principio della retroattività, ossia della loro applicazione
anche a fatti commessi prima della loro entrata in vigore.
Il principio di irretroattività si integra con i principi della riserva di legge e
di tassatività, “la cui funzione garantista di certezza giuridica sarebbe fru-
strata se si lasciassero i comportamenti umani esposti all’incognita di future
incriminazioni” (Mantovani). In altri termini, il cittadino deve poter contare
sul fatto che non sarà punito (o non sarà punito più gravemente) per fatti
che, al momento della loro commissione, non erano puniti o lo erano in
modo più mite.
Da questo punto di vista, il principio di irretroattività si salda, come accen-
nato, con quello della riserva di legge e della tassatività, fondendosi nella
formula nullum crimen, nulla poena sine praevia lege penali.
Il principio di irretroattività riguarda soltanto le norme penali incrimina-
trici e non le misure di sicurezza.
Inoltre, tale principio non si applica alle norme processuali. Ad esempio,
le disposizioni che riguardano l’esecuzione delle pene detentive e le misure
alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e
l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non

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