Introduzione al principio di legalità

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine49-53
49
Capitolo 3
Principio di
legalità e
misure
di sicurezza
Legalità
formale
Legalità formale
1
INTRODUZIONE AL
PRINCIPIO DI LEGALITÀ
3
“Legalità” signif‌ica “soggezione alla legge” o anche “rispetto della legge”.
In questa accezione si è parlato, a partire dall’Ottocento, di “principio di
legalità” per affermare, nel modello del cosiddetto Stato di diritto, il primato
del legislatore e una sorta di identif‌icazione tra diritto e legge: tutto il diritto
è nella legge, e cioè nella legge dello Stato, il vero “padrone del diritto”
(Ruperto, Zagrebelsky).
Nel nostro ordinamento giuridico il principio di legalità è sancito dall’art.
25 Cost., secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, nonché dall’art.
1 c.p., per il quale nessuno può essere pu nito pe r un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non
siano da essa stabilite.
Tali norme consacrano il cd. principio di legalità formale (nullum crimen
nulla poena sine lege), che aff‌ida al legislatore (Parlamento) il compito di sta-
bilire ciò che è reato e di f‌issare le relative sanzioni, che devono essere contenu-
te entro limiti ragionevoli, ossia devono essere proporzionate al tipo di interesse
tutelato dalla norma penale e alla gravità della condotta sanzionata.
Peraltro, il principio di legalità riguarda anche le cd. misure di sicurezza
(mezzi di prevenzione della criminalità, la cui applicazione è subordinata a
due condizioni: la pericolosità del soggetto; la commissione di un fatto pre-
visto dalla legge come reato o di un quasi-reato, cioè di un fatto penalmente
rilevante che, pur non integrando gli estremi di un reato, è sintomatico della
pericolosità sociale del soggetto: si pensi, ad esempio, all’accordo tra più
persone per commettere un reato senza che questo venga commesso). L’art.
199 c.p., infatti, stabilisce che tali misure possono essere applicate soltanto
se sono espressamente stabilite dalla legge e nei soli casi da essa previsti.
Il principio di legalità – che affonda le sue radici nel periodo illuministico
(1700), nel quale si avvertì l’esigenza di arginare gli arbitrii e i soprusi dello
Stato assoluto nei confronti dei cittadini – esprime, quindi, una duplice
esigenza:
- si possono punire soltanto quei fatti che, al momento della loro commis-
sione, sono previsti come reati dalla legge;

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