IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Ritenuta la necessita' di procedere al riordino del sistema della ricerca e sperimentazione in agricoltura;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
E' istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di seguito denominato Consiglio, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio.
Il Consiglio ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.
Il Consiglio e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
Gli istituti scientifici e tecnologici e le relative sezioni operative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, e le altre istituzioni e strutture di ricerca incluse nell'allegato I al presente decreto, costituiscono, in prima attuazione, gli istituti del Consiglio, mantenendo la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria, nell'ambito delle disposizioni del presente decreto.