DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1967, n. 1318 - Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria

Coming into Force02 Febbraio 1968
End of Effective Date17 Dicembre 1999
Enactment Date23 Novembre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/01/18/067U1318/CONSOLIDATED/19991203
Published date18 Gennaio 1968
Official Gazette PublicationGU n.14 del 18-01-1968 - Suppl. Ordinario n. 140
TITOLO I Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con cui il Governo e' stato delegato ad emanare norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:

Art 1.

Per provvedere alla ricerca ed alla sperimentazione agraria sono istituiti i seguenti istituti scientifici e tecnologici aventi grado pari agli istituti scientifici universitari:

1) istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, con sede in Firenze;

2) istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, con sede in Roma;

3) istituto sperimentale perla patologia vegetale, con sede in Roma;

4) istituto sperimentale per la zoologia agraria, con sede in Firenze;

5) istituto sperimentale agronomico, con sede in Bari;

6) istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, con sede in Roma;

7) istituto sperimentale per la zootecnia, con sede in Roma;

8) istituto sperimentale per la cerealicoltura, con sede in Roma;

9) istituto sperimentale per le colture foraggere, con sede in Lodi (Milano);

10) istituto sperimentale per l'orticoltura, con sede in Salerno;

11) istituto sperimentale per le colture industriali, con sede in Bologna;

12) istituto sperimentale per la floricoltura, con sede in San Remo (Imperia);

13) istituto sperimentale per la viticoltura, con sede in Conegliano Veneto (Treviso);

14) istituto sperimentale per la olivicoltura, con sede in Cosenza;

15) istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma;

16) istituto sperimentale per l'agrumicoltura, con sede in Acireale (Catania);

17) istituto sperimentale per la selvicoltura, con sede in Arezzo;

18) istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura con sede in Trento;

19) istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli, con sede in Milano;

20) istituto sperimentale per l'enologia, con sede in Asti;

21) istituto sperimentale per la elaiotecnica, con sede in Pescara;

22) istituto sperimentale lattiero-caseario, con sede in Lodi (Milano).

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 29 OTTOBRE 1999, N. 454

Art 2.

Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al precedente articolo, sono persone giuridiche di diritto pubblico sottoposte alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'amministrazione e la contabilita' degli istituti predetti saranno disciplinate con il regolamento di esecuzione da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 29 OTTOBRE 1999, N. 454

Art 3.

L'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di cui all'art. 1, con sede in Firenze, provveda allo studio del suolo dal punto di vista fisico, chimico e biologico, onde trame gli elementi tecnici ed economici atti a promuovere la conservazione del suolo a la sua difesa dalla erosione, nonche' la conoscenza delle caratteristiche idrologiche dei vari terreni, sempre ai fini della difesa e della migliore utilizzazione dei medesimi per l'incremento della produzione agricola nazionale.

L'istituto e' articolato in quattro sezioni operativa centrali e in sezioni operative periferiche in Rieti e Catanzaro.

Detto ente subentra all'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze ed alla stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, che vengono soppressi ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alla stazione sperimentale di granicoltura di Rieti da concessioni e da contratti di locazione di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

All'istituto di cui al presente articolo sono trasferiti anche i beni esistenti in Rieti dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 29 OTTOBRE 1999, N. 454

Art 4.

L'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la fisiologia vegetale, la nutrizione delle piante, nonche' il terreno agrario nei suoi aspetti fisici, chimici e biologici.

L'istituto e' articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Torino e Gorizia.

Detto ente subentra alla stazione chimico agraria sperimentale di Roma ed alla stazione chimico agraria sperimentale di Torino, che vengono soppresse ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alla stazione chimico agraria sperimentale di Torino da concessioni e da contratti di locazione di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

All'istituto di cui al presente articolo sono devoluti anche i beni immobili indicati nell'allegato III al presente decreto.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 29 OTTOBRE 1999, N. 454

Art 5.

L'istituto sperimentale per la patologia vegetale di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti le malattie e le alterazioni delle piante e dei prodotti delle piante anche conservati, determinate da parassiti ed infestanti vegetali, da virus e da cause sfavorevoli di ambiente, nonche' i metodi ed i mezzi fisici, chimici e biologici atti a prevenire le malattie ed alterazioni medesime ed a combatterle.

L'istituto e' articolato in sei sezioni operative centrali.

Detto ente subentra alla stazione di patologia vegetale di Roma, al laboratorio crittogamico italiano di Pavia ed al laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino, che vengono soppressi ed i

cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente

articolo. Al medesimo sono devoluti altresi' i beni immobili indicati nell'allegato III al presente decreto.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 29 OTTOBRE 1999, N. 454

Art 6.

L'istituto sperimentale per la zoologia agraria di cui all'art. 1, con sede in Firenze, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti gli insetti, gli acari, i nematodi e gli altri animali nocivi all'agricoltura, nonche' i metodi ed i mezzi fisici, chimici e biologici atti a prevenire ed a combattere le infestazioni delle colture agrarie.

Nell'ambito di tali attribuzioni sono demandati all'Istituto anche gli studi e le ricerche sperimentali in materia di apicoltura e bachicoltura.

L'istituto medesimo e' articolato in cinque sezioni operative centrali, una sezione specializzata per la bachicoltura in Padova ed una sezione operativa periferica in Roma.

Detto ente subentra alla stazione di entomologia agraria di Firenze ed alla stazione bacologica sperimentale di Padova, che vengono soppresse.

Al medesimo sono devoluti i beni immobili indicati nell'allegato III al presente decreto.

All'istituto di cui al presente articolo sono trasferiti in particolare i diritti e gli obblighi derivanti alla stazione di entomologia agraria di Firenze da concessioni di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il patrimonio della stazione bacologica sperimentale di Padova e' trasferito all'istituto di cui al presente articolo, ma resta destinato alle finalita' di studio e di ricerca sperimentale proprie della sezione specializzata per la bachicoltura di Padova ed e' amministrato con bilanci e conti separati.

I proventi della gestione di cui al precedente comma saranno destinati al mantenimento e miglioramento delle attrezzature della sezione di Padova ed allo svolgimento dei suoi compiti di ricerca.

All'amministrazione di tale patrimonio puo' essere delegato il direttore della sezione con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto, che ne stabilisce le modalita' nell'ambito delle norme del regolamento di cui al secondo comma dell'art. 2.

La deliberazione di cui...

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