DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. 17 - Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell''istruzione, dell''universita'' e della ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2008, recante ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008 e in data 20 novembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di non doversi uniformare al parere del Consiglio di Stato in merito alla necessita' di creare un ruolo ad esaurimento dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso gli uffici scolastici provinciali in quanto tali dirigenti non appartengono ad un ruolo a se stante, ma al ruolo nazionale del Ministero, indipendentemente dall'incarico ricoperto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme per il federalismo;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante

Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24

ottobre 2001, n. 248.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri):

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante

Codice dell'amministrazione digitale e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233

recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18

maggio 2006, n. 114.

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007):

404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30

aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il

Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita') non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del

Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio...

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