DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 2017, n. 43 - Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124

Coming into Force20 Aprile 2017
Published date05 Aprile 2017
Enactment Date27 Febbraio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/04/05/17G00056/CONSOLIDATED/20180212
Official Gazette PublicationGU n.80 del 05-04-2017
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera f);

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

Visto l'articolo 8, decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

Visto l'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 settembre 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Comitato italiano paralimpico

  1. E' costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato italiano paralimpico, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, di seguito denominato CIP, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di seguito denominata Autorita' di vigilanza.

  2. Il CIP e' la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche, di seguito denominate FSP e delle discipline sportive paralimpiche, di seguito denominate DSP, da esso riconosciute. Partecipano altresi' al CIP, secondo le modalita' di cui al presente decreto, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI, di seguito denominate rispettivamente FSNP e DSAP, le cui attivita' paralimpiche siano state gia' riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Art 2.

Finalita'

  1. Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attivita' sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attivita' sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunita'.

  2. Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale, di seguito denominato IPC.

  3. Ai fini del presente decreto per paralimpica deve intendersi qualsiasi attivita' sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello e per olimpica qualsiasi attivita' sportiva praticata da atleti normodotati.

  4. L'ente ha come missione istituzionale:

  1. l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche;

  2. la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunita' al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di eta' e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilita';

  3. il sostegno a tutte le federazioni, discipline associate, enti di promozione e associazioni benemerite riconosciute dal CIP;

  4. l'impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilita' sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuola, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

  5. l'adozione, anche d'intesa con la sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del comitato tecnico sanitario istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle attivita' sportive paralimpiche;

  6. l'adozione e la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

Art 3.

Statuto

  1. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'autorita' vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  2. Lo statuto dell'ente disciplina l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalita' e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano.

  4. Lo statuto dell'ente disciplina le procedure per l'elezione del presidente, della giunta nazionale e del consiglio nazionale. I procedimenti elettorali relativi alle cariche elettive nell'ambito del CIP e dei relativi organi sono disciplinati nello statuto con le medesime modalita' previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.

Art 4.

Organi

  1. Sono organi del CIP:

    1. il consiglio nazionale;

    2. la giunta nazionale;

    3. il presidente;

    4. il segretario generale;

    5. il collegio dei revisori dei conti.

  2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

  3. Il computo dei mandati di cui al comma 2 si effettua a decorrere dal mandato successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4. L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.

Art 4.

Organi

  1. Sono organi del CIP:

    1. il consiglio nazionale;

    2. la giunta nazionale;

    3. il presidente;

    4. il segretario generale;

    5. il collegio dei revisori dei conti.

  2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8.Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.

  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8.

  4. L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.

Art 5.

Consiglio nazionale

  1. Il consiglio nazionale e' composto da:

    1. il presidente del CIP, che lo presiede;

    2. i presidenti delle FSP e delle FSNP;

    3. i membri italiani appartenenti all'esecutivo dell'IPC;

    4. atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle FSNP delle DSP e delle DSAP, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive di riferimento;

    5. tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali e delle province autonome;

    6. tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali provinciali;

    7. due membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI la cui attivita' paralimpica sia riconosciuta dal CIP e uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva paralimpica;

    8. tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP;

    9. un membro in rappresentanza delle associazioni benemerite paralimpiche.

  2. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti elettivi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) del comma 1, con le medesime modalita' previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.

  3. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport rientranti nel programma dei Giochi paralimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel consiglio. I presidenti delle FSP hanno diritto a due...

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