IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale; Ritenuta la necessita' di procedere al riordino dell'Unione nazionale per 1'incremento delle razze equine - UNIRE;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Riordino dell'UNIRE
L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, di seguito denominata UNIRE, e' ente di diritto pubblico, con sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.
L'UNIRE e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed e' inserita nella tabella Aallegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stessa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.