DECRETO 13 dicembre 2010 - Ricostituzione della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria. (11A00931)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale», e in particolare i commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 29, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle stesse amministrazioni; il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; la verifica della perdurante utilita' di ciascun organismo ai fini dell'eventuale proroga di durata dello stesso;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti presso le predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e in particolare il comma 2, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223/2006, venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni e in sede di concessione della proroga dovranno, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la...

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