n. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2013 -

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (codice fiscale 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 25 gennaio 2013, n. 114 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale numero rep. 27839 del 29 gennaio 2013 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (codice fiscale FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (codice fiscale PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15HS01Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5, contro il Presidente del Consiglio del ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'articolo 1, comma 16;

dell'articolo 1-bis, colma 4;

dell'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012, supplemento ordinario n. 206, per violazione: degli articoli 54, n. 5), 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104, 107, 108 e 109 dello Statuto speciale;

del Titolo VI dello Statuto speciale;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e in particolare degli artt. 2 e 4;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e in particolare dell'art. 16;

del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305;

del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, e in particolare dell'art. 2;

del principio di ragionevolezza, nelle parti, nei modi e per i profili di seguito illustrati. F a t t o La Provincia autonoma di Trento e' dotata, tra l'altro, di autonomia finanziaria ai sensi delle disposizioni comprese nel Titolo VI dello Statuto speciale. Nel quadro delle regole relative a tale autonomia, l'art. 79 regola in modo esaustivo i modi in cui la Provincia concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e gli artt. 80 e 81 attribuiscono alla Provincia competenza legislativa concorrente in materia di finanza locale. Il Titolo VII dello Statuto speciale disciplina i Rapporti fra Stato, regione e provincia. La materia dei controlli statali sulle Province rientra, all'evidenza, in tale Titolo, e l'integrazione e l'attuazione delle norme statutarie, come noto, puo' essere compiuta solo dalle norme di attuazione adottate ai sensi dell'art. 107 dello Statuto. La disciplina di tali controlli, dunque, rientra nella competenza delle norme di attuazione: per quel che riguarda i controlli della Corte dei conti, rileva il d.P.R. n. 305/1988, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto, modificato da ultimo dal d.lgs. n. 166/2011. In tale contesto, e' ora intervenuto il d.l. n. 174/2012, che detta norme «in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali». L'art. 1 si propone il Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni. Al comma 16, esso detta una clausola di salvaguardia, disponendo che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto». L'art. 1-bis d.l. n. 174/2012 apporta modifiche al d.lgs. n. 149/2011, Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il comma 4, lettera a), di tale disposizione modifica l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011, aggiungendo ad esso un riferimento espresso alle Province autonome. Inoltre, l'art. 6, intitolato Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione «finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti, dispone, al comma 1, che, «per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ... si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicita' dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci». Il comma 2 dispone che tali analisi «sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti», e che gli esiti «dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie». Il comma 3 dispone che «la Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali» e che le Sezioni regionali «effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e, in presenza di criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticita' gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate». Ad avviso della Provincia di Trento le norme sopra illustrate risultano lesive delle proprie prerogative costituzionali per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 16. Come detto, l'art. 1, d.l. n. 174/2012 e' intitolato Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni. Il comma 1 di esso dispone che, «al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di Governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131». Delle disposizioni cosi' richiamante, l'art. 3, comma 5, legge n. 20/1994 stabilisce che, «nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma». L'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 ha un contenuto piu' complesso, e dispone quanto segue: «la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati ... Resta ferma la potesta' delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalita'». Il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012 prevede una relazione semestrale della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali, relazione che e' inviata ai Consigli regionali. Il comma 3 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012 disciplina un controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, rivolto al fine di verificare il «rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno», l'«osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione», la «sostenibilita' dell'indebitamento» e l'«assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare ... gli equilibri economico-finanziari degli enti». Il comma 4 dell'art. 1 precisa che, «ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' regionale e di servizi strumentali alla regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale». Il comma 5 si occupa del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione. Il comma 6 dispone che «il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata...

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