IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite nell'Adunanza del 1° febbraio 2011;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti
All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, nei commi 1 e 2 le parole: «Il controllo di legittimita' sugli atti e» sono soppresse.
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All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 1 le parole: «Per il controllo di legittimita' nonche'» sono soppresse; b) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
3-bis. In attuazione e per le finalita' di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attivita' di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli e' data notizia alla competente sezione della Corte dei conti.
3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di...