La revisione
Autore | Stefano Ambrogio |
Pagine | 385-392 |
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LA REVISIONE
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La ratio dell’istituto
Accanto alle impugnazioni ordinarie (appello e ricorso per Cassazio-
ne) il codice prevede un’impugnazione straordinaria ossia esperi-
bile contro provvedimenti passati in giudicato, ovvero la revisione.
Funzione primaria di questo mezzo di impugnazione è quella di far
emergere l’innocenza di una persona ingiustamente condannata (an-
che defunta), attraverso un estremo rimedio esperibile contro prov-
vedimenti divenuti irrevocabili ed esecutivi.
La dottrina (Vassalli, Di Cavillo, Tonini) evidenzia la differenza tra
mezzi di impugnazione ordinari e straordinari: mentre i mezzi ordi-
nari si collocano nel processo di formazione del giudicato e devono
essere proposti entro termini precisi, ovvero prima che la sentenza di-
venga irrevocabile, la revisione è ammessa in ogni tempo, in quanto
non contribuisce alla formazione del giudicato, ma piuttosto si oppo-
ne al medesimo in presenza di nuove prove.
Essa dunque è ammessa in tutti i casi in cui può riscontrarsi, in seguito al
reperimento di nuove prove, un errore giudiziario in ottemperanza al
principio sancito dall’art. 24 Cost. in base al quale la legge deve determi-
nare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Ai sensi dell’art. 629 c.p.p. è ammessa in ogni tempo a favore dei con-
dannati la revisione delle sentenze di condanna, delle sentenze di
patteggiamento e dei decreti penali di condanna, con esclusione
delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere (Cass., I,
15-5-1992). La revisione è consentita anche nei confronti di sentenze
emesse con il rito abbreviato (Cass., V, 3-5-2000).
La natura straordinaria della revisione comporta una rigida applica-
zione dell’istituto, per il quale viene affermato il principio di tassati-
vità, in base al quale non può essere presentato tale ricorso avverso
provvedimenti diversi da quelli indicati dal legislatore.
Nel codice l’istituto della revis ione è previsto come rimedio e speribile solo e sempre
a favore dei condannati, mentre la legislazione speciale ha introdotto una particolare
ipotesi di revisione anomala, sempre nel superiore interesse della giustizia e per l’affer-
mazione del diritto alla verità che è, comunque, alla base della revisione.
Oggetto
della
revisione
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