Principi generali sulle impugnazioni
Autore | Stefano Ambrogio |
Pagine | 347-359 |
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PRINCIPI GENERALI
SULLE IMPUGNAZIONI
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Le impugnazioni
Dal punto di vista etimologico il termine impugnazione deriva dal
latino pugnare che significa lottare, combattere. Nel caso specifico,
l’oggetto contro cui si lotta è la sentenza (Tonini).
L’impugnazione può definirsi come quel rimedio esperibile da una
parte per rimuovere un provvedimento giurisdizionale svantaggioso,
invocando il controllo di un giudice differente da quello che ha emes-
so il provvedimento medesimo (Tonini).
I mezzi di impugnazione si distinguono in:
- ordinari che sono l’appello e il ricorso per cassazione esperibili
entro i termini fissati dal legislatore. Trascorso tale termine senza
che le parti abbiamo proposto impugnazione, la sentenza passa in
giudicato diventando irrevocabile;
- straordinari che sono quei mezzi di impugnazione, come la revisio-
ne e il ricorso per cassazione per errore materiale o di fatto, esperibili
contro provvedimenti divenuti irrevocabili.
Nel concetto di “mezzi di impugnazione” sono compresi anche i ri-
corsi al tribunale per il riesame, i quali tuttavia trovano una loro pe-
culiare disciplina negli artt. 309-311 c.p.p. (Cap. 14, par. 6); in ogni
caso, si sottolinea che anche ai procedimenti incidentali in materia
di libertà personale sono riferibili i principi che saranno esaminati in
questo capitolo. Il riesame è considerato un mezzo di impugnazione
ordinario.
Non rientra, invece, nel concetto di “mezzo di impugnazione” l’opposizione, stru mento
che consente all’interessato di r ichiedere una nuova valutazione al giudi ce competente
per la fase in corso (si pensi alla opposizio ne al decreto del p.m. in tema di restituzione
di cose se questrate ai sensi dell’a rt. 263 c.p.p.) o al medesimo giudice che ha emesso
il provvedimento pregiudizievole (si pensi all’opposizione al decreto penale di condanna
ai sensi dell’art. 461 c.p.p.). Tuttavia, va sottolineato che la dottrina (Mendoza) equipara
l’opposizione, che comunque darebbe vita ad un secondo giudiz io, ad una vera e propria
impugnazione, anche se soggetta a regole particolari, specificamente dettate per ciascuna
della fattispecie per le quali è prevista.
Mezzi di im-
pugnazione
ordinari .. .
... e
straordinari
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