Il ricorso in cassazione

AutoreStefano Ambrogio
Pagine373-383
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IL RICORSO IN CASSAZIONE
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Concetti generali
Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario,
con il quale le parti chiedono l’annullamento della sentenza per mo-
tivi di diritto. Esso trova il suo fondamento nella previsione costitu-
zionale dell’art. 111, 7° comma, Cost., in base al quale il ricorso in
cassazione, ammesso avverso tutti i provvedimenti giurisdizionali, è
esperibile solo per violazione di legge, essendo precluso in tale sede
qualsiasi giudizio di fatto.
La dottrina (Pansini, Cordero, Riccio) sottolinea la rilevanza del ruo-
lo del giudice di legittimità, chiamato a garantire l’esatta osservanza
e l’uniforme interpretazione della legge (cd. funzione di nomof‌ila-
chia).
Sebbene nel nostro sistema processuale i giudici di merito non siano
vincolati dal precedente (come, invece, avviene nei paesi di Common
Law), tale funzione è di estrema importanza per assicurare una vera
attuazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla leg-
ge sancito dalla Costituzione.
In considerazione del rilievo del suo ruolo, quale organo supremo di
giustizia, particolare attenzione è dedicata dal legislatore alla com-
posizione della Corte di cassazione che, nel rispetto del principio
della specializzazione, è suddivisa in sezioni civili e penali, cia-
scuna delle quali composta da un presidente e quattro consiglieri.
Le sezioni unite sono, invece, composte dal primo presidente della
Corte e da otto consiglieri (che provengono dalle sezioni penali qua-
lora si tratti di valutare una questione in materia penale). Le sezioni
unite sono competenti a decidere sulle questioni di speciale impor-
tanza o quando occorre dirimere un contrasto giurisprudenziale in-
sorto tra le sezioni singole.
Come abbiamo visto, il ricorso in cassazione è ammesso per tutti i
provvedimenti giurisdizionali. Per cui per le sentenze appellabili il
ricorso si conf‌igura come impugnazione di terzo grado, mentre per i
provvedimenti inappellabili (come quelli emessi dal g.i.p. nel giudi-
zio abbreviato o nel patteggiamento) il ricorso in cassazione è l’unico
mezzo di impugnazione di secondo grado.
Composizione
della Corte
Ricorso
per saltum

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