DECRETO 4 luglio 2002 - Regole e modalita' per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attivita' di diffusione della cultura scientifica e tecnologica

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione il coordinamento e gli affari economici Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, d'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge n. 113/1991 concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica; Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, contenente modifiche alla citata legge 28 marzo 1991, n. 113, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica; Visti in particolare l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, nonche' l'art. 4, della predetta legge i quali, per la realizzazione delle suddette finalita' prevedono gli strumenti del finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, nonche' gli accordi di programma ed il bando annuale per l'erogazione di contributi per attivita' coerenti con le finalita' della legge stessa; Visti altresi' gli articoli 2 e 3 della medesima legge che determinano lo stanziamento annuale da destinare alle iniziative previste dalla legge e, in particolare, la percentuale da riservare al finanziamento della tabella triennale e agli accordi di programma; Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali ed alle tecniche derivate; Considerato che il 31 dicembre 2002 scade la tabella triennale degli enti che usufruiscono del contributo per il funzionamento istituita con decreto ministeriale n. 316 del 6 aprile 2001; Considerata la necessita' e l'opportunita' di procedere alla revisione della tabella triennale, per il triennio 2003-2005, con la medesima procedura utilizzata per la sua istituzione, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 6/2000; Visto l'art. 3 della legge n. 127/1997, contenente norme sulla autocertificazione; Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Decreta

Art. 1.

Ambito operativo I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuita' attivita' in coerenza con le finalita' della...

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