LEGGE 28 marzo 1991, n. 113 - Iniziative per la diffusione della cultura scientifica

Coming into Force23 Aprile 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/04/08/091G0148/CONSOLIDATED/20000120
Enactment Date28 Marzo 1991
Published date08 Aprile 1991
Official Gazette PublicationGU n.82 del 08-04-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", nell'intento di favorire la diffussione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, adotta iniziative volte a:

    1. riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, nonche' favorire l'attivazione di nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno;

    2. promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese, nonche' delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e della tecnologia;

    3. incentivare, mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere, le attivita' di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e centri da potenziare o da istituire;

    4. sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;

    5. promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.

  2. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro puo' promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le universita' ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalita' di finanziamento delle iniziative di comune interesse.

  3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

  4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il Ministro riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione triennale sullo stato delle ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art 1.

(( 1. Il Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", nellintento di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dellimponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a:

  1. ...

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