DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 342 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio

Coming into Force05 Dicembre 1994
Published date08 Giugno 1994
Enactment Date18 Aprile 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/08/094G0322/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.132 del 08-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 87
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed i procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, ad esso connessi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinati dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla legge 3 maggio 1955, n. 407.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende: per "testo unico", il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "autorita'", l'autorita' locale di pubblica sicurezza; per "ufficio provinciale", l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art 2.

Esercizio dell'attivita' di facchino

  1. L'attivita' di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, puo' essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorita', attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.

  2. L'attivita' puo' essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT