LEGGE 3 maggio 1955, n. 407 - Per la disciplina dei lavori di facchinaggio

Coming into Force07 Giugno 1955
End of Effective Date04 Dicembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/05/23/055U0407/CONSOLIDATED/19940608
Published date23 Maggio 1955
Enactment Date03 Maggio 1955
Official Gazette PublicationGU n.117 del 23-05-1955
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La presente legge regola i lavori dei facchini liberi esercenti per i quali e' prescritta l'iscrizione di cui allo art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le operazioni di facchinaggio inerenti al grano di ammasso della gestione statale, nonche' quelle che si eseguono nell'ambito dei porti e aeroporti, delle dogane, dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle stazioni delle Ferrovie dello Stato per il trasporto di bagagli e colli a mano, in quanto dette operazioni risultino regolate con particolari norme di legge o di regolamento.

Sono, inoltre, esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti dagli imprenditori personalmente o a mezzo dei propri dipendenti con rapporto di lavoro di carattere stabile e continuativo, nonche' quelli eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 342

Art 2.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' istituita la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La Commissione e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed e' composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da due rappresentanti degli industriali;

da due rappresentanti dei commercianti;

da due rappresentanti degli agricoltori;

da sette rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle

organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu'

rappresentative. La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che istituira' apposita segreteria alla Commissione stessa.

Art 2.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' istituita la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La Commissione e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed e' composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da due rappresentanti degli industriali;

da due rappresentanti dei commercianti;

da due rappresentanti degli agricoltori;

da sette rappresentanti dei lavoratori;

da due rappresentanti del movimento cooperativo.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti fra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che istituira' apposita segreteria alla Commissione stessa.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 3422

Art 3.

In ogni Provincia, con decreto del prefetto, e' istituita la

Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di

facchinaggio. La Commissione provinciale e' presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta:

dal questore o da un suo delegato;

da un rappresentante della Camera di commercio, Industria ed agricoltura;

da due rappresentanti degli industriali;

da due rappresentanti dei commercianti;

da due rappresentanti degli agricoltori;

da sette rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative.

La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che istituira' apposita segreteria alla Commissione provinciale medesima.

Art 3.

In ogni Provincia...

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