LEGGE 22 luglio 1961, n. 628 - Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Coming into Force11 Agosto 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/07/27/061U0628/CONSOLIDATED/20091214
Published date27 Luglio 1961
Enactment Date22 Luglio 1961
Official Gazette PublicationGU n.184 del 27-07-1961
CAPO PRIMO Amministrazione centrale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' costituito dalle seguenti Direzioni generali:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;

3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;

4) Direzione generale del collocamento della manodopera;

5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

6) Direzione generale della cooperazione.

Art 2.

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

  1. l'Ispettorato del lavoro;

  2. gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

CAPO SECONDO Ispettorato del lavoro
Art 3.

L'Ispettorato del lavoro e' costituito da:

  1. Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;

  2. Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;

  3. un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sara' provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto e' disposto dal settimo comma del presente articolo.

Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre con suo decreto l'istituzione in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrita' del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti puo' essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art 3.

L'Ispettorato del lavoro e' costituito da:

a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello;

  1. Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;

  2. un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sara' provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto e' disposto dal settimo comma del presente articolo.

Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre con suo decreto l'istituzione in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrita' del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti puo' essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art 3.

L'Ispettorato del lavoro e' costituito da:

  1. ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello;

  2. Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;

  3. un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sara' provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto e' disposto dal settimo comma del presente articolo.

Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre con suo decreto l'istituzione in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrita' del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti puo' essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.7

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