DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 349 - Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermita' o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo

Coming into Force05 Dicembre 1994
Published date08 Giugno 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/08/094G0312/CONSOLIDATED/20020107
Enactment Date20 Aprile 1994
Official Gazette PublicationGU n.132 del 08-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 87
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 11 marzo 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di efficacia del regolamento

  1. I procedimenti di riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono disciplinati dal presente regolamento.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461

Art 2.

Semplificazione documentale

  1. Le amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 1 adottano formulari e documenti identici ovvero provvedono a dichiarare equivalenti i diversi formulari e documenti da esse utilizzati.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461

CAPO II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO.
Art 3.

Iniziativa ad istanza di parte

  1. L'impiegato civile che abbia contratto infermita' o subito lesioni, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita' o della lesione, presentare domanda scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell'infermita' o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrita' fisica. Il dipendente puo' allegare alla domanda ogni documento che reputi utile.

  2. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per infermita' o lesione contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, richiede la concessione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se la menomazione si sia manifestata contemporaneamente all'infermita' o lesione.

  3. L'infermita' non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a 10 anni per invalidita' derivanti da parkinsonismo.

  4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto di impiego.

  5. La domanda di cui al comma 2 puo' essere proposta anche dagli eredi dell'impiegato o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461

Art 4.

Iniziativa d'ufficio

  1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, l'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbofiche e dette infermita' siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di invalidita' o di altra menomazione dell'integrita' fisica.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461

Art 5.

Istruttoria

  1. L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a...

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