IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Visto l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 11 marzo 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di efficacia del regolamento
I procedimenti di riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono disciplinati dal presente regolamento.