DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981, n. 834 - Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533

Coming into Force02 Febbraio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/01/18/081U0834/CONSOLIDATED/19920408
Enactment Date30 Dicembre 1981
Published date18 Gennaio 1982
Official Gazette PublicationGU n.16 del 18-01-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, recante delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;

Udito, ai sensi del predetto art. 1, il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Norme per il definitivo riassetto delle pensioni di guerra Art. 1. Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

A decorrere dal 1 gennaio 1982, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E, dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento e dell'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, vigenti alla data del 31 diembre 1981, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Detta quota sara' determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la specifica destinazione.

In sede di prima applicazione del presente articolo la quota di tale indice di variazione per l'anno 1982 e' pari a + 11,00 per cento.

L'adeguamento automatico non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente primo comma, ne' su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da quelli sopraindicati.

A decorrere dal 1 gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennita' integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile.

L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, recante delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;

Udito, ai sensi del predetto art. 1, il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Norme per il definitivo riassetto delle pensioni di guerra Art. 1. Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656. 1

COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656. 1

COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennita' integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile.

L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art 2.

Pensioni e assegni

Le tabelle A ed E ed i criteri per l'applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle e dai criteri allegati al presente decreto.

Le tabelle C, G, M, N ed S, nonche' la tabella F, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle allegate al presente decreto.

Art 3.

Assegni di cumulo

L'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidita'".

Art 4.

Perdita totale o parziale dell'organo superstite

Dopo il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".

Art 5.

Assegno di incollocabilita'

Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente periodo: "Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidita', viene conservato, se piu' favorevole, sempreche' ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".

Art 6.

Indennita' di assistenza e di accompagnamento

L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:

I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B numero 1); C; D; E numero 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4) comma secondo della lettera A; in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E lettera A-bis numero 2) i quali, in luogo del...

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