DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 2001, n. 307 - Regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali

Coming into Force12 Agosto 2001
End of Effective Date09 Dicembre 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/28/001G0368/CONSOLIDATED/20141125
Enactment Date06 Luglio 2001
Published date28 Luglio 2001
Official Gazette PublicationGU n.174 del 28-07-2001
Capo I
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53, e 54, relativi al Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 400, ed in particolare gli articoli 4, comma 10, e 5, concernente rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Sentite, con esito favorevole, le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, concernente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota n. 89 del 23 aprile 2001;

Ritenuto di dover accogliere le predette osservazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2001;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Ministro ed Uffici di diretta collaborazione Art. 1. Il Ministro

  1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "il Ministro", e' l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministero", ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 29 AGOSTO 2014, N. 171 3

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli Uffici di diretta collaborazione.

  2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) l'Ufficio legislativo; d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione; e) il Servizio di controllo interno; f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unita', comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un consigliere diplomatico.

  4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della possibilita' di soddisfare le esigenze mediante personale dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare professionalita' del consulente ed allega un suo dettagliato curriculum.

  5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure:

    a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale

    dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale

    incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto

    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio

    da fissare in un importo non superiore alla misura massima del

    trattamento accessorio spettante al Segretario generale del

    Ministero;

    b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente dell'organo di direzione di cui all'articolo 7, comma 2, in una

    voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del

    trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad

    uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi

    dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

    n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non

    superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante

    ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del

    Ministero;

    c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, nonche'

    per i capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari

    particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva

    di importo non superiore a quello massimo del trattamento

    economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici

    dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare

    in un importo non superiore alla misura massima del trattamento

    accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali

    non generali del Ministero;

    d) al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello

    previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con

    la qualifica di redattore capo;

    e) ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione

    di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi

    attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche',

    in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita'

    sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con

    decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e

    delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non

    superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione

    massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse

    all'incarico attribuito, della specifica qualificazione

    professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli,

    della qualita' della prestazione individuale;

    f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata

    e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del

    conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo'

    essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente

    dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo

    onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base

    "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del

    Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero;

    g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di

    reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti

    quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,

    nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai

    responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di

    diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi

    finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al

    miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della

    predetta indennita', e' determinato dal Capo di Gabinetto sentiti,

    per gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, i responsabili

    degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai

    sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

    2001, n. 165, la misura dell'indennita' e'...

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