DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2003, n. 284 - Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa

Coming into Force07 Novembre 2003
Enactment Date11 Luglio 2003
Published date23 Ottobre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/10/23/003G0311/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.247 del 23-10-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicita' ingannevole, come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, e in particolare l'articolo 41, il quale prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i quali prevedono i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 97/55/CE;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicita' comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che prescrive, anche per la pubblicita' comparativa, che la procedura istruttoria e' stabilita con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Ritenuto di dover adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, concernente le procedure istruttorie relative all'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;

Ritenuto altresi', di dover apportare al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche dirette a migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare i diritti di difesa delle parti del procedimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per decreto legislativo, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni;

  2. per Autorita', l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art 2.

Richiesta di intervento dell'Autorita'

  1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorita' al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicita' ingannevole ovvero di pubblicita' comparativa illecita o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti, ne fanno richiesta per iscritto all'Autorita'. La relativa domanda, debitamente sottoscritta, deve contenere:

    1. nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;

    2. elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:

      1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicita' e' stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione;

      2) copia delle pagine del sito Internet nel quale la pubblicita' e' stata diffusa, nonche' indicazione dell'indirizzo del sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;

      3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicita' e' stata diffusa attraverso il telefono, con indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell'ora della chiamata, nonche' del numero telefonico che e' stato chiamato;

      4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicita' e' stata diffusa mediante affissione;

      5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicita' e' stata diffusa per radio o per televisione;

      6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicita' e' diffusa presso uno o piu' punti vendita;

      7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto e' posto in vendita, se la pubblicita' e' diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;

    3. indicazione di possibili profili di ingannevolezza della pubblicita' o di illiceita' della pubblicita' comparativa;

    4. indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.

  2. La richiesta presentata dal Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.

Art 3.

Ufficio e persona responsabili del procedimento

  1. L'ufficio responsabile del procedimento e' l'unita' organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  2. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto alla unita' di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stesso...

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