DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 67 - Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa

Coming into Force11 Aprile 2000
End of Effective Date22 Ottobre 2005
Enactment Date25 Febbraio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/03/27/000G0107/CONSOLIDATED/20051008
Published date27 Marzo 2000
Official Gazette PublicationGU n.72 del 27-03-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicita' ingannevole, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. Il titolo del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e' modificato come segue: "Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 2.
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 1992 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche' di stabilire le condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa.".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 3.
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 1992, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) per "pubblicita' comparativa , qualsiasi pubblicita' che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 4.
  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 1992 e' aggiunto il seguente: "Art. 3-bis (Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa). - 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e' lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non e' ingannevole ai sensi del presente decreto;

  1. confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

  2. confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente

    il prezzo, di tali beni e servizi;

  3. non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali,

    altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore

    pubblicitario e quelli di un concorrente;

  4. non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o

    circostanze di un concorrente;

  5. per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

  6. non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo

    di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti

    concorrenti;

  7. non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una

    denominazione commerciale depositati. 2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. 3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.".

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 5.
  1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Tutela amministrativa...

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