Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la direttiva 84/450/CEE, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' ingannevole;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, e in particolare l'articolo 41, il quale prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e in particolare l'articolo 10, comma 1, il quale istituisce l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, di attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 237/96, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;
Ritenuto di recepire le relative osservazioni, salvo per quanto concerne l'invio delle comunicazioni al domicilio indicato nella domanda, atteso che, nell'ipotesi della comunicazione da effettuarsi all'operatore pubblicitario il domicilio non e' normalmente indicato nella domanda stessa, ma e' individuato a seguito di ricerche e salvo altresi' per quanto concerne il suggerimento di limitare la dichiarazione rettificativa nel testo pubblicitario sotto forma di comunicazione personale all'ipotesi in cui i destinatari siano in numero ristretto, in quanto cio' potrebbe ridurre l'utilizzazione in concreto di tale strumento anche quando quest'ultimo puo' essere efficace pur in presenza di un elevato numero di destinatari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende: a) per decreto, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
per Autorita', l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
per Garante, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art
2.
Richiesta di intervento dell'Autorita'
-
I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorita' al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicita' ingannevoli o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti ne fanno richiesta per iscritto all'Autorita'. La relativa domanda deve contenere:
nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;
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elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:
1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicita' e'
stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere con le
indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo e della data
di diffusione;
2) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del
luogo e della data del rilevamento, se la pubblicita e' stata
diffusa mediante affissione;
3) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno
e dell'ora della diffusione, se la pubblicita' e' stata diffusa
per radio o per televisione;
4) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in
cui avviene la diffusione, se la pubblicita' e' diffusa presso uno
o piu' punti vendita;
5) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un
esercizio in cui il prodotto e' posto in vendita, se la
pubblicita' e' diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del
prodotto; c) l'indicazione di possibili profili di ingannevolezza;
indicazione degli elementi comprovanti la sussistenza della legittimazione alla richiesta.
La richiesta presentata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c), mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d).
Art
3.
Ufficio e persona responsabili del procedimento
L'unita' organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente decreto e' l'Ufficio pubblicita' ingannevole.
Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto alla unita' di cui al comma 1 o altro funzionario dallo stesso incaricato.
Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria in conformita' alle deliberazioni dell'Autorita'.