DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1996, n. 627 - Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole

Coming into Force29 Dicembre 1996
End of Effective Date06 Novembre 2003
Enactment Date10 Ottobre 1996
Published date14 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/14/096G0651/CONSOLIDATED/20031023
Official Gazette PublicationGU n.293 del 14-12-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la direttiva 84/450/CEE, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' ingannevole;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, e in particolare l'articolo 41, il quale prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e in particolare l'articolo 10, comma 1, il quale istituisce l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, di attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 237/96, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

Ritenuto di recepire le relative osservazioni, salvo per quanto concerne l'invio delle comunicazioni al domicilio indicato nella domanda, atteso che, nell'ipotesi della comunicazione da effettuarsi all'operatore pubblicitario il domicilio non e' normalmente indicato nella domanda stessa, ma e' individuato a seguito di ricerche e salvo altresi' per quanto concerne il suggerimento di limitare la dichiarazione rettificativa nel testo pubblicitario sotto forma di comunicazione personale all'ipotesi in cui i destinatari siano in numero ristretto, in quanto cio' potrebbe ridurre l'utilizzazione in concreto di tale strumento anche quando quest'ultimo puo' essere efficace pur in presenza di un elevato numero di destinatari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per decreto, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

  1. per Autorita', l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

  2. per Garante, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2003, N. 284

Art 2.

Richiesta di intervento dell'Autorita'

  1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorita' al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicita' ingannevoli o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti ne fanno richiesta per iscritto all'Autorita'. La relativa domanda deve contenere:

    1. nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;

    2. elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:

      1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicita' e'

      stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere con le

      indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo e della data

      di diffusione;

      2) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del

      luogo e della data del rilevamento, se la pubblicita e' stata

      diffusa mediante affissione;

      3) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno

      e dell'ora della diffusione, se la pubblicita' e' stata diffusa

      per radio o per televisione;

      4) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in

      cui avviene la diffusione, se la pubblicita' e' diffusa presso uno

      o piu' punti vendita;

      5) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un

      esercizio in cui il prodotto e' posto in vendita, se la

      pubblicita' e' diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del

      prodotto; c) l'indicazione di possibili profili di ingannevolezza;

    3. indicazione degli elementi comprovanti la sussistenza della legittimazione alla richiesta.

  2. La richiesta presentata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c), mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d).

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2003, N. 284

Art 3.

Ufficio e persona responsabili del procedimento

  1. L'unita' organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente decreto e' l'Ufficio pubblicita' ingannevole.

  2. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto alla unita' di cui al comma 1 o altro funzionario dallo stesso incaricato.

  3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria in conformita' alle deliberazioni dell'Autorita'.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2003, N. 284

Art 4.

Relatore

  1. Il presidente, al momento in cui perviene all'Autorita' una richiesta, designa tra i componenti un relatore, ai fini della trattazione da parte del collegio.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2003, N. 284

Art 5.

Avvio del procedimento

  1. Il responsabile del procedimento, verificate la regolarita' e la completezza della richiesta, comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonche' al richiedente. Quando il committente non e' conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termime al proprietario del mezzo perche' fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo.

  2. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento della richiesta.

  3. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti, ed, eventualmente, il termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni...

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