IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n 1378, che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale ed in particolare l'art. 2 che prevede l'abilitazione professionale conseguita mediante l'esame di Stato;
Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 535 III.6 del 17 marzo 1998); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.
Il diploma universitario in servizio sociale e' titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale.