DECRETO 20 novembre 1997, n. 476 - Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose

Coming into Force28 Gennaio 1998
End of Effective Date11 Agosto 2003
Enactment Date20 Novembre 1997
Published date13 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/13/098G0002/CONSOLIDATED/20030728
Official Gazette PublicationGU n.9 del 13-01-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE e IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato E;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria per il 1994 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato D;

Vista la direttiva n. 91/157/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;

Vista la direttiva n. 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 che reca adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 85/97 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 17769 - R 3 - 3 del 15 ottobre 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

  1. pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili);

  2. pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;

  3. raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati;

  4. smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori;

  5. recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori;

  6. raccolta differenziata: le operazioni definite dall'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 3 LUGLIO 2003, N. 194

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile o agli accumulatori messi in commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento contenenti:

    1. oltre 25 mg di mercurio per elemento;

    2. oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;

    3. oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;

    4. fino allo 0,025 per cento in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese.

  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresi' alle pile al manganese del tipo a bottone ed alle pile composte da elementi del tipo a bottone.

  3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 3 LUGLIO 2003, N. 194

Art 3.

Divieto di commercializzazione

  1. E' fatto divieto di commercializzare le pile alcaline al manganese contenenti piu' dello 0,025 per cento in peso di mercurio, ad eccezione di quelle destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0 C o superiori a 50 C ovvero con particolare protezione dagli urti, per le quali il limite e' dello 0,05 per cento in peso di mercurio.

  2. Il presente articolo non si applica alle pile al manganese del tipo a bottone e alle pile composte da elementi del tipo a bottone di cui all'articolo 2, comma 2.

  3. Le pile e gli accumulatori di cui e' vietato il commercio ai sensi del comma 1 sono considerati prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 6, commi 3, lettera i), 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 3 LUGLIO 2003, N. 194

Art 4.

Raccolta

  1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT