IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE e IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato E;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria per il 1994 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato D;
Vista la direttiva n. 91/157/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;
Vista la direttiva n. 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 che reca adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 85/97 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 17769 - R 3 - 3 del 15 ottobre 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili);
pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;
raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati;
smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori;
recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori;
raccolta differenziata: le operazioni definite dall'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.