LEGGE 9 novembre 1988, n. 475 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali

Coming into Force10 Novembre 1988
Enactment Date09 Novembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/11/10/088G0544/ORIGINAL
Published date10 Novembre 1988
Official Gazette PublicationGU n.264 del 10-11-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

La seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - (Misure per la minore produzione di rifiuti, per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il consiglio nazionale dell'ambiente, viene adottato un programma triennale che ha valore di atto d'indirizzo e coordinamento, per ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti prodotti; favorire il recupero di materiali o di energia; limitare progressivamente l'uso di materiali non biodegradabili ovvero non agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati, in particolare, nel settore dell'imballaggio, dei contenitori e delle confezioni.

  2. La proposta di programma e' trasmessa per il parere alle competenti commissioni parlamentari.

  3. A valere sui fondi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di domande presentate dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione annuale di detta riserva.

  4. Il programma, di cui al comma 1, prevede altresi' i criteri e le modalita' per l'assegnazione di contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di societa' di servizi ambientali connessi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

  5. Agli oneri di cui al comma quarto si provvede con l'utilizzazione per pari importo dello stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

  6. Nel caso in cui, ai sensi delle leggi vigenti, vengano autorizzati dalla competente autorita' la costruzione e l'esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore per le necessita' dirette delle aziende, dovranno essere utilizzati anche combustibili non convenzionali derivanti da rifiuti industriali o dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati purche' tale utilizzo rappresenti almeno il trenta per cento del combustibile impiegato.

  7. Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall' articolo 14, commi 1 e terzo, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonche' dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.

  8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, e' applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unita' prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalita' di applicazione dell'imposta e della sovraimposta.

  9. L'articolo 6 bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e' abrogato. In relazione al programma di cui al presente articolo e agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 9-quater, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, una speciale sezione per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della biodegradabilita' delle materie per la produzione di sacchetti e buste nonche' imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo per l'asporto di merci. La sezione, i cui membri sono nominati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due anni dalla costituzione trasmette ai predetti ministri e alle competenti commissioni parlamentari una relazione sui risultati dei propri lavori. Sulla base della medesima, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta disposizioni e prescrizioni relative all'impiego di materie nella predetta produzione."

    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2. - (Materie prime secondarie). - 1. Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.

  10. Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.

  11. Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  12. L'esercizio delle funzioni statali di indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' connesse all'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonche' allo stoccaggio, trasporto e al trattamento delle stesse e ai controlli relativi, avviene ai sensi dell' articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400

  13. Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attivita' di cui al comma 4.

  14. La legge regionale, in conformita' agli indirizzi e alle norme tecniche di cui ai commi precedenti, disciplina le modalita' per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonche' per il trasporto, stoccaggio, e trattamento delle stesse, determinando altresi' le condizioni e le modalita' per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.

  15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo' promuovere l'istituzione e il funzionamento della borsa delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso le camere di commercio.

    Alla copertura dei relativi costi, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, da approvarsi con delibere camerali."

    L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 3. - (Catasto e osservatorio dei rifiuti). - 1. E' istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.

  16. Il catasto e' realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalita' di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalita' di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuita' delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.

  17. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati e' tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantita' e la qualita' dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori.

  18. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantita' smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento.

  19. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, gia' prevista dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e' esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo comma dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

  20. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonche' di...

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