DECRETO-LEGGE 9 settembre 1988, n. 397 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali

Coming into Force11 Settembre 1988
Published date10 Settembre 1988
Enactment Date09 Settembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/09/10/088G0467/CONSOLIDATED/20081203
Official Gazette PublicationGU n.213 del 10-09-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 7 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Modalita' di smaltimento dei rifiuti industriali

  1. Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese industriali possono:

    1. procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;

    2. affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi;

    3. esportare i rifiuti in parola, con le modalita' previste dall'articolo 4, ai fini del loro smaltimento all'estero;

    4. conferire, nei limiti della capacita' di trattamento, i rifiuti di cui al presente comma agli impianti polifunzionali previsti dall'articolo 2.

  2. Le imprese con piu' di cento addetti, in attivita' di esercizio anteriormente al 1› settembre 1987, provvedono entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ogni cinque anni, a comunicare al Ministro dell'ambiente la quantita' dei rifiuti prodotti nell'ultimo anno di attivita' e le quantita' massime che prevedono di conferire nei cinque anni successivi ad impianti privati di smaltimento, italiani od esteri, esistenti o progettati, fornendo altresi' tutte le informazioni necessarie alla individuazione di detti impianti. Le imprese che hanno iniziato l'attivita' di esercizio posteriormente al 1° settembre 1987 provvedono a tale comunicazione entro il 1› gennaio dell'anno successivo alla scadenza del primo anno di attivita' e alla scadenza di ogni successivo quinquennio. Per le altre aziende, le necessita' di smaltimento ai fini della presente legge sono stimate, in sede di redazione del piano indicato nel comma 6, in via induttiva sulla base degli elementi disponibili da parte delle amministrazioni pubbliche, sentite, ove possibile, le associazioni di categoria.

  3. Il Ministro dell'ambiente provvede alla verifica della potenzialita' globale di smaltimento di ciascun impianto privato al quale le imprese abbiano dichiarato di conferire i rifiuti e, in quanto necessario, ridetermina in misura proporzionale le quantita' massime conferibili all'impianto medesimo.

  4. Il Ministro dell'ambiente provvede altresi', avvalendosi delle province competenti per territorio, a controllare che le quantita' di rifiuti conferite dalle imprese industriali ad impianti privati di smaltimento siano compatibili con quelle massime approvate con la procedura di cui al comma 3 e che tali quantita' siano effettivamente e correttamente smaltite.

  5. In caso di omessa o infedele comunicazione, ovvero in caso di comunicazione difforme circa le quantita' conferite o trattate, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

  6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, previo esame del CIPE, presenta al Consiglio dei Ministri un piano quinquennale relativo alle modalita' di realizzazione di una prima serie di impianti e di annesse discariche, con priorita' per i rifiuti tossici e nocivi. Il piano e i successivi completamenti dello stesso sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazone del Consiglio dei Ministri.

  7. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, ciascuna regione individua, d'intesa con gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione di tutti gli impianti previsti dal piano di cui al comma 6. L'individuazione delle aree costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ed e' soggetta alle misure di pubblicita' connesse alla sua efficacia.

  8. Quando la regione non provveda nei termini, il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione, determina in via sostitutiva la localizzazione e provvede a darne comunicazione alla regione e agli enti locali interessati.

  9. Le opere individuate ai sensi del presente articolo sono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.

  10. I gestori degli impianti di smaltimento e gli enti locali territoriali, che esercitano il controllo sugli impianti, sono tenuti a far pervenire al Ministero dell'ambiente e alla regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla quantita' dei rifiuti smaltiti, nonche' sui risultati dei controlli effettuati per verificare la conformita' degli impianti alle norme vigenti sulle emissioni inquinanti dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo.

  11. Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonche' dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.

Art 1.

(( (Misure per la minore produzione di rifiuti, per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il consiglio nazionale dell'ambiente, viene adottato un programma triennale che ha valore di atto d'indirizzo e coordinamento, per ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti prodotti; favorire il recupero di materiali o di energia; limitare progressivamente l'uso di materiali non biodegradabili ovvero non agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati, in particolare, nel settore dell'imballaggio, dei contenitori e delle confezioni.

  2. La proposta di programma e' trasmessa per il parere alle competenti commissioni parlamentari.

  3. A valere sui fondi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di domande presentate dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione annuale di detta riserva.

  4. Il programma, di cui al comma 1, prevede altresi' i criteri e le modalita' per l'assegnazione di contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di societa' di servizi ambientali connessi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

  5. Agli oneri di cui al comma quarto si provvede con l'utilizzazione per pari importo dello stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

  6. Nel caso in cui, ai sensi delle leggi vigenti, vengano autorizzati dalla competente autorita' la costruzione e l'esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore per le necessita' dirette delle aziende, dovranno essere utilizzati anche combustibili non convenzionali derivanti da rifiuti industriali o dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati purche' tale utilizzo rappresenti almeno il trenta per cento del combustibile impiegato.

  7. Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall' articolo 14, commi 1 e terzo, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei...

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