IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 43, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Obiettivi e ambito di applicazione
Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
-
Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:
-
se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale
prodotto;
-
se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni
del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non
disciplinati.
-
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.