DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 115 - Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Coming into Force05 Maggio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/04/20/095G0150/CONSOLIDATED/20051008
Enactment Date17 Marzo 1995
Published date20 Aprile 1995
Official Gazette PublicationGU n.92 del 20-04-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 43, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Obiettivi e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:

    1. se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale

      prodotto;

    2. se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni

      del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non

      disciplinati.

  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 172

Art 1.

IL D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal

    consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito

    nell'ambito di un'attivita' commerciale; tuttavia le disposizioni

    del presente decreto non si applicano al prodotto di seconda mano

    ceduto come pezzo d'antiquariato o come prodotto da riparare o da

    rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il cedente ne

    informi per iscritto il cessionario;

  2. prodotto sicuro: il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta

    alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili

    con l'impiego del prodotto o considerati accettabili

    nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e

    della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei

    seguenti elementi:

    1) caratteristiche del prodotto, in particolare composizione,

    imballaggio, modalita' di assemblaggio e di manutenzione;

    2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando e'

    ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;

    3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali istruzioni

    per l'uso, eliminazione nonche' qualsiasi altra indicazione o

    informazione fornita dal produttore;

    4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di

    maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto, con particolare

    riguardo ai minorenni;

  3. prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione di "prodotto sicuro" ai sensi della lettera b); la possibilita' di

    raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della

    normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che presentano un

    rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per

    considerare un prodotto "pericoloso"; d) produttore:

    1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita' europea e

    qualsiasi altra persona individuabile come tale mediante

    l'apposizione sul prodotto del nome, del marchio o di altro segno

    distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;

    2) il rappresentante con sede nella Comunita' europea, quando il

    fabbricante ha sede in un Paese terzo, o, in mancanza,

    l'importatore del prodotto;

    3) gli altri operatori professionali della catena di

    commercializzazione,quando la loro attivita' puo' incidere sulle

    caratteristiche di sicurezza del prodotto;

  4. distributore: l'operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attivita' non incide sulle

    caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 172

Art 2.

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Art 3.

Obblighi del produttore e del distributore 1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

  1. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.

  2. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.

  3. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non e' sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l'esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di quest'ultimo ai sensi del comma 5.

  4. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attivita' per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, e' tenuto:

    1. a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita' in base alle informazioni in suo

      possesso e nella sua qualita' di operatore professionale;

    2. a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi

      derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorita'

      competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali

      rischi.

  5. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalita' previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.

Art 3.

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Art 3.

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Art 4.

Presunzione e valutazione di sicurezza

  1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie...

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