Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la direttiva n. 1992/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva n. 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, in materia di sicurezza generale dei prodotti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
Il presente decreto legislativo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a tutti i prodotti definiti dall'articolo 2, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 2, lettere b) e c), e gli articoli 3 e 4.
Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 3 a 7 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
Art
3.
Obblighi del produttore e del distributore
Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente decreto legislativo.
Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
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Le misure di cui al comma 3 comprendono:
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l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identita' e degli estremi del produttore; il riferimento al
tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui
fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui
sia giustificata;
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i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,
nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale
sorveglianza.
Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorita' a norma dell'articolo 6. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorita' competente.
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Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attivita' per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:
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a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso e nella
sua qualita' di operatore professionale;
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a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del
prodotto al produttore e alle autorita' competenti per le azioni
di rispettiva competenza;
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a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare
l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale.
Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti, di cui all'articolo 5, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
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In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
elementi specifici...