DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 172 - Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Coming into Force31 Luglio 2004
End of Effective Date22 Ottobre 2005
Enactment Date21 Maggio 2004
Published date16 Luglio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/07/16/004G0202/CONSOLIDATED/20051008
Official Gazette PublicationGU n.165 del 16-07-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la direttiva n. 1992/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva n. 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, in materia di sicurezza generale dei prodotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.

  2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a tutti i prodotti definiti dall'articolo 2, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

  3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

  4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 2, lettere b) e c), e gli articoli 3 e 4.

  5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 3 a 7 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.

  6. Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

  1. prodotto: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in

    condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal

    consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso

    disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di

    un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia

    nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai

    prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti

    da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione,

    purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui

    fornisce il prodotto;

  2. prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se

    del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione,

    non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi

    minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati

    accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della

    salute e della sicurezza delle persone in funzione, in

    particolare, dei seguenti elementi:

    1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua

    composizione, il suo imballaggio, le modalita' del suo

    assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e

    manutenzione;

    2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia

    ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i

    secondi;

    3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura,

    delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua

    eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o

    informazione relativa al prodotto;

    4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di

    rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori

    e degli anziani. La possibilita' di raggiungere un livello di

    sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano

    un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per

    considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso;

  3. prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera b);

  4. rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido

    delle autorita' pubbliche;

  5. produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante

    apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un

    altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;

    il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito

    nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito

    nella Comunita', l'importatore del prodotto; gli altri operatori

    professionali della catena di commercializzazione nella misura in

    cui la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di

    sicurezza dei prodotti;

  6. distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attivita' non incide sulle

    caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

  7. richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha gia'

    fornito o reso disponibile ai consumatori;

  8. ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al

    consumatore.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 3.

Obblighi del produttore e del distributore

  1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.

  2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente decreto legislativo.

  3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

  4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

    1. l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identita' e degli estremi del produttore; il riferimento al

      tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui

      fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui

      sia giustificata;

    2. i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,

      nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale

      sorveglianza.

  5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorita' a norma dell'articolo 6. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorita' competente.

  6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attivita' per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:

    1. a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso e nella

      sua qualita' di operatore professionale;

    2. a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del

      prodotto al produttore e alle autorita' competenti per le azioni

      di rispettiva competenza;

    3. a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare

      l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di

      cessione al consumatore finale.

  7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti, di cui all'articolo 5, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

  8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

    1. elementi specifici...

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