DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 224 - Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Coming into Force08 Luglio 1988
Enactment Date24 Maggio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/06/23/088G0263/CONSOLIDATED/20051008
Published date23 Giugno 1988
Official Gazette PublicationGU n.146 del 23-06-1988 - Suppl. Ordinario n. 56
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 2 maggio 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto: Art. 1 Responsabilita' del produttore

  1. Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 2.

P r o d o t t o

  1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

  2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.

  3. Sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni. Si considera trasformazione la sottoposizione del prodotto a un trattamento che ne modifichi le caratteristiche, oppure vi aggiunga sostanze. Sono parificati alla trasformazione, quando abbiano carattere industriale, il confezionamento e ogni altro trattamento, se rendano difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore o creino un affidamento circa la sua sicurezza.

Art 2.

Prodotto

  1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

  2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.

  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2001, N. 25 .

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 3.

P r o d u t t o r e

  1. Produttore e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima.

  2. Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, produttore e' chi li abbia sottoposti a trasformazione.

  3. Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

  4. E' sottoposto alla stessa responsabilita' del produttore chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, importi nella Comunita' europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunita' europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

Art 3.

Produttore

1. Produttore e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2001, N. 25 .

  2. Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

  3. E' sottoposto alla stessa responsabilita' del produttore chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, importi nella Comunita' europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunita' europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 4.

Responsabilita' del fornitore

  1. Quando il produttore non sia individuato, e' sottoposto alla stessa responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attivita' commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identita' e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

  2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il tempo dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

  3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e' stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

  4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, puo' fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

  5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore puo' essere chiamato nel processo a norma dell'art. 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso, se la persona indicata comparisce...

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