DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1998, n. 374 - Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94

Coming into Force14 Novembre 1998
Enactment Date28 Settembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/10/30/098G0426/ORIGINAL
Published date30 Ottobre 1998
Official Gazette PublicationGU n.254 del 30-10-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, il comma 6 dell'articolo 7, il quale prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disposta la fusione in un unico istituto, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n. 818;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di rilievo n. 13 del 13 agosto 1998 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione dell'ISAE

  1. In attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e' istituito l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), di seguito denominato anche Istituto, nel quale confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi.

  2. L'ISAE, con unica sede in Roma, e' un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, inserito nell'omonimo comparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. E' retto dal presente regolamento, nonche' da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 11.

  3. L'ISAE e' sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito indicato anche come Ministro vigilante, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.

  4. L'ISAE e' inserito nel sistema nazionale della ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' tato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Compiti istituzionali

  1. L'ISAE, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione nazionale in materia di ricerca scientifica, svolge attivita' di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica e di politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, effettuando, in particolare, ricerche relative alla congiuntura economica ed alle dinamiche tendenziali e programmatiche di medio e lungo periodo dell'economia, nel contesto nazionale e internazionale, con il fine precipuo dell'utilita' per le decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni.

  2. L'Istituto svolge, su richiesta dei competenti dipartimenti, attivita' di supporto e di consulenza tecnicoscientifica per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' per il Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e la Cabina di regia nazionale, su richiesta dei predetti organismi, ferma restando la responsabilita' istituzionale degli organi dell'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza. L'ISAE svolge inoltre, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attivita' di collaborazione nelle analisi dei problemi di economia e di finanza pubblica, anche ai fini della predisposizione dei provvedimenti del Governo in materia di politica economica.

  3. ...

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