LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48 - Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica

Coming into Force17 Marzo 1967
Published date02 Marzo 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/03/02/067U0048/CONSOLIDATED/20191213
Enactment Date27 Febbraio 1967
Official Gazette PublicationGU n.55 del 02-03-1967
TITOLO I ATTRIBUZIONI ED ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Nuova denominazione del Ministero)

Il Ministero del bilancio assume la denominazione di "Ministero del bilancio e della programmazione economica".

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 1997, N. 430

Art 2.

(Attribuzioni del Ministero in materia di bilancio, economica e finanziaria)

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:

  1. collabora con il Ministro per il tesoro all'impostazione generale del bilancio di previsione in vista delle finalita' generali della programmazione economica, fermo restando il disposto dell'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1964, n. 62;

  2. presenta al Parlamento, con il Ministro per il tesoro, entro il mese di marzo la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo;

  3. entro il primo giorno non festivo di ottobre fa la esposizione economico-finanziaria al Parlamento di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62;

  4. da' il proprio concerto ai Ministri interessati per la presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino autorizzazione di spese correnti od in conto capitale per un importo superiore ad un miliardo di lire ovvero che comportino autorizzazione di spese in conto capitale poste a carico di piu' esercizi finanziari, qualunque sia l'ammontare, nonche' alla presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino diminuzione di entrate od istituzione di nuovi tributi o modificazioni nei riguardi dei tributi vigenti.

Art 3.

(Attribuzioni del Ministro in materia di programmazione economica)

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:

  1. provvede, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla legge sulle procedure della programmazione economica, alla elaborazione dello schema di programma economico nazionale da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del C.N.E.L.;

  2. partecipa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione del programma economico nazionale;

  3. da' preventivo parere ai disegni di legge e agli atti aventi forza di legge rilevanti ai fini del programma economico nazionale nonche' alle variazioni di bilancio e, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri agli effetti del coordinamento, promuove le iniziative necessarie per l'attuazione del programma stesso e verifica la rispondenza dei piani esecutivi dei vari Ministeri alle direttive del programma;

  4. riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale di cui all'articolo 16 sull'attuazione del programma.

Art 4.

(Partecipazione del Ministro a Comitati di Ministri ed al Consiglio supremo di difesa)

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica partecipa ai Comitati di Ministri con competenza in materia economica e finanziaria o che comunque interessi la programmazione economica. Egli fa, altresi', parte del Consiglio supremo di difesa, istituito con legge 28 luglio 1950, n. 624.

Art 4.

(Partecipazione del Ministro a Comitati di Ministri ed al Consiglio supremo di difesa)

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica partecipa ai Comitati di Ministri con competenza in materia economica e finanziaria o che comunque interessi la programmazione economica. Egli fa, altresi', parte del Consiglio supremo di difesa, istituito con legge 28 luglio 1950, n. 624. 9

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38

Art 5.

(Organizzazione interna del Ministero)

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica esercita i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici:

  1. Segreteria della programmazione;

  2. Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica;

  3. Direzione per gli affari generali. All'amministrazione del personale provvede un apposito servizio.

Art 5.

(Organizzazione interna del Ministero)

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica esercita i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici:

  1. Segreteria della programmazione;

  2. Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica;

  3. Direzione per gli affari generali.

All'amministrazione del personale provvede un apposito servizio. 9

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38

Art 6.

(Ragioneria centrale presso il Ministero)

E' istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art 6.

(Ragioneria centrale presso il Ministero)

E' istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro. 9

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38

Art 7.

(Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica)

E' costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un "Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica" con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere.

Il Consiglio tecnico-scientifico e' composto di nove membri, scelti dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalita' della scienza e della tecnica.

I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente e' nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Alla segreteria del Consiglio provvede la segreteria della programmazione.

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico.

Art 7.

(Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica)

E' costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un "Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica" con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere.

Il Consiglio tecnico-scientifico e' composto di nove membri, scelti dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalita' della scienza e della tecnica.

I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente e' nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Alla segreteria del Consiglio provvede la segreteria della programmazione.

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico. 8

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