DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 243 - Regolamento recante il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0005)

Coming into Force01 Febbraio 2011
End of Effective Date31 Dicembre 2015
Published date17 Gennaio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/01/17/011G0005/CONSOLIDATED/20150730
Enactment Date29 Ottobre 2010
Official Gazette PublicationGU n.12 del 17-01-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi, alla riduzione della pianta organica ed al contenimento delle spese dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo i criteri del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risultano applicabili al presente riordino;

Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, dal momento che le funzioni di vigilanza sull'Istituto sono affidate al Ministero degli affari esteri, senza che ad esse sia preposto specificatamente alcun ufficio dirigenziale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze dell'8 marzo 2010, 17 maggio 2010 e 20 settembre 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Denominazione

  1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze, di seguito denominato: «IAO», di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, di seguito denominato: «legge», e' riordinato dal presente regolamento.

  2. Lo IAO e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato anche: «Ministero», che impartisce le direttive generali cui l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi, alla riduzione della pianta organica ed al contenimento delle spese dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo i criteri del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risultano applicabili al presente riordino;

Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, dal momento che le funzioni di vigilanza sull'Istituto sono affidate al Ministero degli affari esteri, senza che ad esse sia preposto specificatamente alcun ufficio dirigenziale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze dell'8 marzo 2010, 17 maggio 2010 e 20 settembre 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Denominazione

  1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze, di seguito denominato: «IAO», di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, di seguito denominato: «legge», e' riordinato dal presente regolamento.

  2. Lo IAO e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato anche: «Ministero», che impartisce le direttive generali cui l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati. 1

Art 2.

Compiti

  1. Lo IAO svolge i compiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge.

  2. Lo IAO in particolare:

    1. svolge attivita' di consulenza, assistenza e supporto operativo del Ministero nel campo tecnico, scientifico e dello sviluppo economico agrario per esigenze connesse ad interventi di cooperazione e di aiuto allo sviluppo in ambito internazionale;

    2. effettua studi, progettazione, consulenza, assistenza tecnica, implementazione, monitoraggio e valutazione nei settori dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare, della gestione delle risorse naturali e degli aiuti allo sviluppo sostenibile per interventi di cooperazione internazionale;

    3. assicura al Ministero degli affari esteri consulenza e assistenza nel campo dell'agricoltura oltre che l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli interventi previsti alle lettere a), c), d), e), i) dell'articolo 2, comma 3 della medesima legge;

    4. programma attivita' di formazione, aggiornamento e specializzazione in ambito accademico nei settori di competenza e nel rispetto delle normative vigenti in materia di ordinamento degli studi universitari, provvedendo anche alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, storico e scientifico mediante ogni opportuna attivita' di promozione, ivi inclusa quella editoriale.

  3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, lo IAO collabora, anche su incarico del Ministero, con altri enti, istituzioni, organizzazioni italiane ed estere, nonche' con gli organismi internazionali multilaterali del settore.

Art 2.

Compiti

  1. Lo IAO svolge i compiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge.

  2. Lo IAO in particolare:

    1. svolge attivita' di consulenza, assistenza e supporto operativo del Ministero nel campo tecnico, scientifico e dello sviluppo economico agrario per esigenze connesse ad interventi di cooperazione e di aiuto allo sviluppo in ambito internazionale;

    2. effettua studi, progettazione, consulenza, assistenza tecnica, implementazione, monitoraggio e valutazione nei settori dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare, della gestione delle risorse naturali e degli aiuti allo sviluppo sostenibile per interventi di cooperazione internazionale;

    3. assicura al Ministero degli affari esteri consulenza e...

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