LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1612 - Riordinamento dell'istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze

Coming into Force15 Dicembre 1962
End of Effective Date31 Dicembre 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/11/30/062U1612/CONSOLIDATED/20150730
Published date30 Novembre 1962
Enactment Date26 Ottobre 1962
Official Gazette PublicationGU n.305 del 30-11-1962
CAPO I DENOMINAZIONE - COMPITI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 11 giugno 1959, n. 404, e' riordinato a norma della presente legge.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243 2

Art 2.

L'Istituto agronomico per l'oltremare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, lettera e), della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo tecnico, scientifico agrario.

Art 2.

L'Istituto agronomico per l'oltremare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, lettera e), della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo tecnico, scientifico agrario. 2

Art 3.

L'Istituto ha, per compito lo svolgimento di attivita' di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero, della collaborazione tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, della partecipazione italiana al progresso della scienza e della tecnica.

Art 3.

L'Istituto ha, per compito lo svolgimento di attivita' di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero, della collaborazione tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, della partecipazione italiana al progresso della scienza e della tecnica.2

Art 4.

Per l'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'Istituto:

1) esprime il suo avviso ove richiesto sulle questioni di economia e di tecnica agraria che interessano l'emigrazione o altri servizi;

2) compie le ricerche ed esegue le missioni all'estero di cui e' di volta in volta incaricato;

3) collabora allo studio dei territori ed alla preparazione dei programmi di sviluppo economico e di migrazione agricola

4) collabora allo studio ed allo svolgimento dei programmi di assistenza tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, da formulare d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste e col Ministero degli affari esteri;

5) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario attinente all'agricoltura ed all'avvaloramento economico-agrario dei territori sede ed oggetto di emigrazione agricola;

6) provvede alla raccolta, al coordinamento ed alla conservazione delle documentazioni riguardanti il lavoro e la tecnica agraria italiana all'estero;

7) promuove l'istituzione e lo svolgimento di speciali corsi di insegnamento tecnico-agrario, di riunioni di orientamento e di informazioni, per italiani e per stranieri ed in particolare per i figli degli italiani all'estero e concede ospitalita', nei suoi laboratori e servizi, a studiosi e tecnici italiani e stranieri.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243 2

Art 5.

L'istituto inoltre:

  1. su richiesta ed in conformita' delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero degli affari esteri, esegue studi ed indagini inerenti all'agricoltura ed all'economia agraria dei Paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori, o su argomenti vari che possono avere particolare interesse ai fini dell'economia agraria nazionale; svolge inoltre corsi informativi e di aggiornamento per tecnici agricoli, anche dipendenti dall'Amministrazione statale, sui problemi dell'agricoltura dei Paesi stranieri;

  2. d'intesa, col Ministero della pubblica istruzione svolge le attivita' didattiche di cui all'articolo 6;

  3. collabora col Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella organizzazione dei corsi di qualificazione agricola per emigranti e, se richiesto, vigila sul loro svolgimento tecnico-scientifico;

  4. mantiene rapporti con gli Istituti di ricerca e di insegnamento dei Paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori e con i tecnici agrari italiani che operano all'estero, in collegamento, ove necessario, con gli Istituti di sperimentazione agraria nazionali;

  5. promuove e svolge ricerche al fine di contribuire al progresso dell'agricoltura tropicale e subtropicale e delle discipline attinenti;

  6. funziona quale centro di assistenza tecnica scientifica e di consulenza per gli agricoltori ed i lavoratori italiani che vivono all'estero o che intendono emigrare;

  7. promuove e cura la pubblicazione di opere e di periodici sulle materie di propria competenza;

  8. raccoglie, studi, e conserva campioni di prodotti ed i materiali che interessino comunque la sua attivita'.

L'Istituto e' autorizzato ad eseguire ricerche e studi anche a richiesta di Amministrazioni pubbliche non statali, di Enti e di privati.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243 2

Art 6.

L'Istituto adempie alla funzione didattica della preparazione di tecnici agricoli per l'esercizio dell'agricoltura nei Paesi subtropicali e tropicali, in conformita' alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto e l'Universita' degli studi di Firenze promuovono accordi, ai fini dell'istituzione, in seno alla Facolta' di agraria e con le modalita' prescritte dalle norme sulla istruzione universitaria, di corsi di specializzazione in agricoltura subtropicale e tropicale per i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali da svolgersi a cura dell'istituto e presso la sua sede.

Tali accordi sono conclusi con apposite convenzioni stipulate tra l'Istituto e l'Universita' ed approvate con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per il tesoro.

In deroga alla legge 15 giugno 1931, n. 889, e' consentita la istituzione presso l'Istituto di un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura subtropicale e tropicale, cui sono ammessi i periti agrari provenienti dagli Istituti tecnici agrari.

Ai corsi di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo possono anche essere ammessi rispettivamente laureati in agraria e periti agrari muniti di equipollenti titoli di studi agrari rilasciati da Istituti esteri e riconosciuti validi, a tale fine, dal Ministero della pubblica istruzione.

L'istituto e', inoltre, autorizzato ad istituire ed a svolgere, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione e con le altre Amministrazioni eventualmente interessate, nei limiti ed agli effetti delle disposizioni vigenti in materia, corsi liberi di insegnamento delle discipline attinenti all'agricoltura tropicale e subtropicale, destinati a coloro che non abbiano i titoli prescritti per l'ammissione ai corsi di cui ai sopracitati commi secondo e quarto del presente articolo.

Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 34, saranno disciplinati l'ordinamento dei corsi previsti dal presente articolo, nonche' la misura dei compensi da corrispondere ai professori incaricati che vi prendono parte.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243 2

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