Art
1.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina giuridica della professione di attuario;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare:
l'articolo 31, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita;
l'articolo 34, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti;
l'articolo 34, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti;
Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti;
alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti che hanno sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.
Art
1.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina giuridica della professione di attuario;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare:
l'articolo 31, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita;
l'articolo 34, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti;
l'articolo 34, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti;
Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti;
alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti che hanno sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica. 1
Art
2.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e di qui in avanti cosi' indicato;
b) «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami vita di cui all'articolo 31 del Codice, nonche' l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti di cui all'articolo 34 del Codice;
c) «attuario revisore»: l'attuario preposto allo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 102 e 103 del Codice;
d) «basi tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;
e) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa di assicurazione nel processo di costruzione della tariffa nonche' il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
f) «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;
g) «familiare»: il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico;
h) «ISVAP» o «Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
i) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validita' della tariffa ed i relativi valori attribuiti;
l) «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria utilizzate ai fini della costruzione della tariffa;
m) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione, o, nelle imprese che abbiano adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di gestione o il comitato per il controllo sulla gestione ovvero per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
n) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che non abbiano adottato il sistema di cui all'articolo 2380, comma 1 del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
o) «premio di tariffa»: il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualita' adottati dall'impresa di assicurazione;
p) «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;
q) «rami vita»: i rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
r) «rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti»: i rami di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10. Responsabilita' civile autoveicoli terrestri e 12. Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, del Codice;
s) «relazioni d'affari»: relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria, ad eccezione di quelle regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei e prive di una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti;
t) «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
u) «Stato membro»: uno...