LEGGE 9 febbraio 1942, n. 194 - Disciplina giuridica della professione di attuario

Coming into Force09 Aprile 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/03/25/042U0194/CONSOLIDATED/20100423
Published date25 Marzo 1942
Enactment Date09 Febbraio 1942
Official Gazette PublicationGU n.69 del 25-03-1942
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Titolo ed esercizio della professione di attuario.

Per esercitare la professione di attuario e' necessaria la iscrizione nell'albo.

Il titolo professionale di « attuario » spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

L'iscrizione nell'albo degli attuari e' compatibile con quella in altri albi professionali.

Art 2.

Albo degli attuari.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, la tenuta dell'albo degli attuati e la disciplina degli iscritti sono esercitati dal Direttorio dell'associazione sindacale degli attuari.

Qualora i poteri del Direttorio siano affidati al segretario o ad un commissario, le attribuzioni predette sono esercitate da un comitato composto nei modi indicati dall'art. 3, ultimo comma della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.

Art 3.

Oggetto della professione.

Formano oggetto dell'attivita' professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

In particolare:

  1. la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;

  2. gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;

  3. il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;

  4. i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a);

  5. l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;

  6. i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di usufrutti;

  7. le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.

La elencazione che precede non pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie.

Art 4.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Per essere iscritti nell'albo, e' necessario:

  1. essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato estero a condizione di reciprocita';

  2. essere di condotta specchiatissima ed illibata;

  3. godere dei diritti civili e politici;

  4. essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale, conferita o riconosciuta in una universita' o istituto dell'ordine universitario del Regno;

  5. avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

  6. avere la residenza nel Regno.

Art 4.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Per essere iscritti nell'albo, e' necessario:

  1. essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocita';

  2. essere di condotta specchiatissima ed illibata;

  3. godere dei diritti civili e politici;

  4. essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale, conferita o riconosciuta in una universita' o istituto dell'ordine universitario del Regno;

  5. avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione; f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art 5.

Iscrizione dei professori universitari.

Possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito dell'aver superato l'esame di Stato, purche' forniti di una delle lauree indicate nell'articolo precedente o della laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica:

  1. i professori ordinari presso le universita' e gli istituti dell'ordine universitario del Regno, regi o liberi, di calcolo delle probabilita', di matematica finanziaria, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana, di economia e finanza delle imprese di assicurazione, di tecnica delle assicurazioni, contro i danni, di tecnica delle assicurazioni sociali o di altra materia analoga e strettamente attinente all'esercizio professionale;

  2. i liberi docenti confermati, i quali abbiano per almeno sei anni esercitato un incarico di insegnamento.

La libera docenza e l'incarico debbono riguardare una delle materie suindicate.

Ai professori e ai liberi docenti universitari iscritti nell'albo a norma del presente articolo spetta il titolo professionale di attuario.

Art 6.

Iscrizione degli impiegati pubblici.

Gli impiegati pubblici ai quali, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, sia consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo. Essi sono soggetti alla disciplina stabilita dalla presente legge soltanto per cio' che concerne l'esercizio autonomo della professione.

Art 7.

Iscrizione di cittadini italiani residenti all'estero.

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito di cui alla lettera f) dell'art. 4, se risulta che essi esercitano una funzione di consulenza e di tutela dei nostri connazionali che si trovano all'estero.

Art 8.

Domanda d'iscrizione.

La domanda per l'iscrizione e' diretta al Direttorio dell'associazione sindacale e deve essere accompagnata dai documenti seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4) certificato di cittadinanza italiana o di Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

5) diploma o certificato di laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale;

6) certificato dell'approvazione nell'esame di Stato;

7) ricevuta del pagamento della tassa di lire 108 da versarsi in un ufficio del registro.

I professori universitari i quali aspirano all'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 5 debbono presentare un certificato della competente amministrazione da cui risulti il possesso dei requisiti in tale articolo indicati.

La condizione di reciprocita', richiesta dall'art. 4 lett. a), e' provata nei modi stabiliti dall'art. 7 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.

L'attivita' svolta all'estero da parte dei cittadini italiani a termini dell'art. 7 e' provata mediante attestazione delle Regie autorita' diplomatiche.

Art 8.

Domanda d'iscrizione.

La domanda per l'iscrizione e' diretta al Direttorio dell'associazione sindacale e deve essere accompagnata dai documenti seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di residenza o di domicilio professionale;

3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4) certificato di cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione europea o di Stato avente trattamento di reciprocita' con...

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