DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1999, n. 195 - Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore

Coming into Force09 Luglio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/24/099G0277/CONSOLIDATED/20120302
Enactment Date31 Maggio 1999
Published date24 Giugno 1999
Official Gazette PublicationGU n.146 del 24-06-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 62-bis del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto l'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 18 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1997, 12 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, 3 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997, 5 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 254 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1997, 10 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle

manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto il decreto direttoriale 10 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla GazzettaUfficiale n. 201 del 29 agosto 1998, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario;

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 9, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10, dello stesso articolo 10 ed al comma 125, dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;

Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in base al quale nell'articolo 1, comma 1, andrebbe sostituita l'espressione: "a partire dagli" con l'articolo: "agli" non puo' essere recepito in quanto gli studi di settore si applicano agli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi stessi e a quelli successivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999.

Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Applicazione degli studi di settore

  1. Le disposizioni previste nell'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi di settore siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 62-bis del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto l'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 18 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1997, 12 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, 3 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997, 5 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 254 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1997, 10 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle

manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto il decreto direttoriale 10 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla GazzettaUfficiale n. 201 del 29 agosto 1998, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario;

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 9, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10, dello stesso articolo 10 ed al comma 125, dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;

Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in base al quale nell'articolo 1, comma 1, andrebbe sostituita l'espressione: "a partire dagli" con l'articolo: "agli" non puo' essere recepito in quanto gli studi di settore si applicano agli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi stessi e a quelli successivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999.

Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Applicazione degli studi di settore

  1. Le disposizioni previste nell'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi di settore siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore. 2

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi.

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