DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1997, n. 386 - Regolamento recante la disciplina per l'approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore universitario

Coming into Force22 Novembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/11/07/097G0420/ORIGINAL
Published date07 Novembre 1997
Enactment Date03 Ottobre 1997
Official Gazette PublicationGU n.260 del 07-11-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare gli articoli 54 e 57;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, ed in particolare gli articoli 16, 35 e 40;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera d), che dispone sia emanato, quale norma generale, un apposito regolamento per disciplinare il procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. L'approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ricercatore universitario, di ricercatore astronomo e di ricercatore geofisico e' di competenza delle universita', degli osservatori astronomici ed astrofisici e dell'osservatorio vesuviano.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 54 e 57 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) come modificato dall'art. 2 del regolamento qui pubblicato (le parti abrogate sono riportate in corsivo, tra parentesi quadre): "Art. 54 (Accesso al ruolo dei ricercatori universitari). - L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie banditi dai rettori per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Il concorso consiste in due prove scritte una delle quali...

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